F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL’A.S. NAZ TESSERATI VARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARE SCILIAR SCHLERNINAZ DEL 28.9.1996 E RENON/NAZ DEL 5.10.1996, DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N.56 DEL 13.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: A.S. NAZ,punizione sportiva di perdita delle gare per 0-2; calciatori Ueberbacher Alexander e Gasser Michael squalifica fino al 15.3.1998,. dirigenti Peintner Andreas e Niederkofler Werner inibizione fino al 13.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLI DELL'A.S. NAZ TESSERATI VARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARE
SCILIAR SCHLERNINAZ DEL 28.9.1996 E RENON/NAZ DEL 5.10.1996, DI CUI AL
COMUNICATO UFFICIALE N.56 DEL 13.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:
A.S. NAZ,punizione sportiva di perdita delle gare per 0-2; calciatori Ueberbacher Alexander e
Gasser Michael squalifica fino al 15.3.1998,. dirigenti Peintner Andreas e Niederkofler Werner
inibizione fino al 13.3.2000)
Dopo gli incontri sciliar/Naz e Renon/Naz disputatasi rispettivamente il 28 settembre e il 5 ottobre
1996 nell'ambito del campionato Allievi Provinciali organizzato d Comitato Provinciale di Bolzano
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le società ospitanti, rimaste entrambe soccombenti,
proponevano ricorso avverso la regolarità delle gare, sostenendo che nelle file della squadra
avversaria era stato schierato tale Uberbacher Alexander, tesserato per altra società, sotto le mentite
spoglie di Gasser Michael, indicato nelle distinte con il n. 14.
L'A.S. Naz respingeva l'addebito e il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Trentino-Alto Adige del su richiamato Settore trasmetteva gli atti all'Ufficio Indagini per gli
opportuni accertamenti, all'esito dei quali deliberava di infliggere a carico della società A.S. Nar:la
punizione sportiva di perdita delle gare con il punteggio di 0-2, nonché l'ammenda di L.. 1,000.000;
ai calciatori Uberbacher Alexander e Gasser Michael la squalifica fino al 15.3.1998 e ai signori
Peintner Andreas e Niederkofler Werner, presidente il primo e allenatore il secondo dell'A.S.
Naz,,l'inibizione fino al 15. 3.2000.
Contro la decisione hanno proposto tempestivi appelli la società e i tesserati san zionati, chiedendo
il proscioglimento da ogni addebito.
I gravami, dei quali in via preliminare è stata disposta la riunione per evidenti motivi di
connessione, sono fondati.
In presenza delle versioni nettamente contrastanti fornite dalle società interessate,il Giudice
Sportivo di 2° Grado ritiene opportuno; come si è già accennato, sospendere il giudizio e
trasmettere gli atti all'Ufficio indagini; orbene le risultanze degli accertamenti eseguiti da
quell'Organo hanno confermato, come esattamente ha osservato il primo giudice, l'esistenza di due
versioni dei fatti nettamente contrapposte, a favore di ciascuna delle quali si sono schierati più
soggetti, fermi nelle loro posizioni anche in sede di confronti.
Formulate queste esatte premesse, il Giudice Sportivo non ne ha tratto le doverose conclusioni ed ha
preteso di fondare la decisione assunta su argomentazioni dialettiche (gli appellanti le qualificano
"suggestive"), prive di supporto probatorio.
Va, infatti, ricordato che secondo i principi più volte affermati da questo Collegio, il "fatto
materiale" deve essere rigorosamente provato, mentre in caso contrario non è possibile fondare su
"indizi, coincidenze, anomalie" (tali sono definiti nella decisione impugnata gli elementi di accusa)
l'affermazione di colpevolezza.
Nel caso concreto, l'accusa di avere utilizzato un calciatore fuori quota sotto falso nome parte dai
Presidenti delle due società reclamanti, uno dei quali si basa sulle asserzioni di un suo tesserato e di
uno spettatore. Dall'altro canto, a negare il fatto sono il Presidente e l'allenatore dell'A.S. Naz.,
nonché i due calciatori interessati, con il supporto, non certo trascurabile, della verifica compiuta da
uno dei due Direttori di gara il quale al termine dell'incontro eseguì, su sollecitazione del Presidente
dell'A.S. Renon, un controllo sull'identità del n. 14 Gasser e non ebbe a riscontrare alcuna
irregolarità.
Appare dunque chiaro che la materialità del fatto, cioé l'asserito scambio di persona, non è stata
accertata, dal che non può che derivare il proscioglimento degli incolpati, con il ripristino dei
risultati conseguiti sul campo.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Naz di Naz Sciaves
(Bolzano) e dai tesserati in epigrafe, li accoglie. annullando l'impugnala delibera e ripristinando,
altresì. i risultati conseguiti in campo nelle gare Sciliar Schlern/Naz 2-5 e Renon/Naz 1-6. Ordina la
restituzione delle relative tasse.
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