F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. AUDAX RUFINA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA GARA S. PIERO A SIEVE/AUDAX RUFINA DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. AUDAX RUFINA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA
GARA S. PIERO A SIEVE/AUDAX RUFINA DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997)
La Pol. Audax Rufina proponeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana avverso I'esito della gara A.S. S.Piero a Sieve/Audax Rufina, svoltasi il
22.12.1996 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria, sostenendo che la squadra avversaria aveva
schierato un solo calciatore nato nell'anno 1975, anziché due come dispone la vigente normativa; e
chiedeva, pertanto, I'applicazione in proprio favore dall'art. 7 C,G.S..
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.D. n. 26 del 30 gennaio 1997, rilevato
che le doglianze della reclamante - concernendo non la personale legittimazione del calciatore a
partecipare a gare, ma la violazione di norme limitative dell'impiego di calciatori altrimenti aventi
pieno titolo al riguardo - rientravano nella competenza del Giudice Sportivo e non potevano essere
dedotte nelle forme previste dalI'art. 37 comma 2 C.G.S., non esaminava il reclamo per ragioni di
incompetenza e tra smetteva gli atti al detto Giudice.
Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la Pol. Audax. Rufina, sostenendo la
illegittimità della distinzione operata dal primo giudice, che era stato investito dell'esame della
"posizione" del calciatore, in relazione alla partecipazione alla gara in oggetto. Del resto, lo stesso
organismo disciplinare aveva, in precedenti occasioni, preso in esame analoghi reclami. Insisteva,
pertanto, nell'assegnazione della gara vinta, o, in ipotesi, per il rinvio alla Commissione
Disciplinare.
L'appello è infondato.
L'art. 37, qui applicabile pacificamente distingue fra i ricorsi avverso la regolarità di svolgimento
delle gare (comma T) e quelli avverso la posizione di tesserati che vi abbiano preso parte (comma
3) con le differenze di procedura già individuate dalla Commissione Disciplinare e non contestate,
dall' appellante.
L'interpretazione che la delibera impugnata ha dato di tale distinzione, appare a questa C.A.F.
pienamente condiyisibile, come del resto emerge da precedenti sue decisioni evocate dal primo
giudice.
Non appare dubbio infatti che la "posizione" del tesserato, per inibirgli la partecipazione a gare (e
viziare lo svolgimento delle stesse), di cui al comma 3, debba riguardare o la validità del
tesseramento o la pendenza di provvedimenti disciplinari inibitori - cioè costituire un impedimento
assoluto a detta partecipazione. Ma questo non pare possa affermarsi nella specie, laddove la
regolarità del tesseramento o la pendenza di provvedimenti disciplinari non è contemplata e,
sostanzialmente, ciò che rileva è la mancata partecipazione di almeno un secondo calciatore nato
nel 1975. Da ciò non consegue che il calciatore più anziano effettivamente schierato fosse in
posizione irregolare nel senso sopra visto, ma che subiva una limitazione agonistica, collegata al
mero dato anagrafico. Dal che poteva derivare soltanto una "irregolarità" della gara,.ai sensi dell'art.
37 comma 1 C.G.S. come deliberato dalla Commissione Disciplinare, la cui decisione merita
dunque conferma.
Sul reclamo, erroneamente avanzato in quella sede, delibererà ovviamente il Giudice Sportivo, nella
pienezza dei suoi poteri.
Deve qui solo rilevarsi che, nella odierna discussione orale, Ia società appellante ha chiesto una
sorta di rimessione nei termini che questa Commissione avrebbe dovuto pronunciare, ai fini della
ritualità del reclamo dinanzi al medesimo Giudice Sportivo, siffatto istituto, peraltro, è sconosciuto
alle Carte Federali e quindi nessun potere compete in tal senso alla C.A.F..
L'appello deve quindi essere respinto e Ia relativa tassa va incamerata,
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Audax Rufina di
Rufina (Firenze) e dispone I'incameramento della tassa versata.sa.
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