F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. FILATTIERESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.1998 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.12.1997 INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL’ALLENATORE DELLA ZOPPA LUIGI ED AL SIG. SIMONCINI PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. FILATTIERESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.1998 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.12.1997 INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL'ALLENATORE DELLA ZOPPA LUIGI ED AL SIG. SIMONCINI PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 23.1.1997) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 in data 23 gennaio 1997, confermava la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com.Uff. n. 20 del 12 dicembre 1996, con la quale all'allenatore Della Zoppa Luigi ed al Dirigente Simoncini Pietro, entrambi tesserati con la società G.S. Filattierese di Filattiera (Massa), era Stata inflitta al primo la sanzione della squalifica fino al 12.10.1998 ed al secondo quella dell'inibizione fino al 12.12.1997. Risultava, infatti, dagli atti ufficiali che a1 18° del 2° tempo della gara del Campionato di 2° Categoria Filattierese/Tirrenia, disputata I' 8 dicembre 1996, I' arbitro era stato costretto a sospenderla a causa degli atti di violenza commessi in suo danno da alcuni calciatori della Filattierese e dal Della Zoppa Luigi, allenatore/calciatore della squadra, li quale ultimo lo afferrava con violenza per un braccio e Io spintonava fino a farlo barcollare, rivolgendogli, nel contempo, frasi offensive ed intimidatorie; il Della Zoppa stesso, successivamente, raggiuntolo presso lo spogliatoio lo invitava più volte a fornire una versione diversa del motivo della sospensione della gara. Per quanto concerne il Simoncini Pietro, dirigente addetto all'arbitro, risulta che questi, invece di adoperarsi ad assisterlo, gli aveva impedito l' ingresso allo spogliatoio chiudendone a chiave Ia porta di accesso, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento di totale indifferenza. Avverso tale delibera ha proposto appello a questa C.A.F. il G.S. Filattierese, chiedendo l'annullamento delle suddette sanzioni ed in subordine la loro riduzione, sostenendo che il Della Zoppa era intervenuto nella mischia creata intorno all'arbitro dai calciatori per allontanarli al fine di evitare incidenti ed escludendo che questi avesse strattonato ed ingiuriato il Direttore di gara. Negava, inoltre che il Simoncini gli avesse impedito l'accesso allo spogliatoio in quanto questi era uscito momentaneamente dal campo sportivo per recuperare il pallone della gara. L'appello è infondato. Va, innanzitutto,rilevato che Il reclamo avverso il provvedimento disciplinare inflitto al dirigente Simoncini Pietro è inammissibile in quanto l' inibizione è inferiore a 12 mesi. Ed invero l' art..35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S. stabilisce che è ammesso reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni che riguardano squalifiche di tesserati od inibizioni di dirigenti che vadano oltre i 12 mesi. II reclamo avverso la squalifica del Della Zoppa va invece respinto. Nel caso in esame si deve fare riferimento alle vigenti norme regolamentari (art. 25 comma 1 C.G.S. ) ed alla giurisprudenza, confermata in innumerevoli delibere e consolidatasi nel tempo, in base alle quali è statuito che II rapporto dell'arbitro ha valore di fonte di prova privilegiata a meno che non vengano forniti elementi tali da far ritenere sussistenti motivi di incongruenza o di contraddittorietà nel rapporto stesso. Tali motivi non si riscontrano negli atti in esame ed anzi il biasimevole comportamento del Della Zoppa é stato confermato in ben due supplementi di rapporto, richiesti all'arbitro dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare. I motivi addotti dalla società reclamante non sono tali da inficiare la valenza degli atti ufficiali, ma assumono soltanto il valore di mere allegazioni difensive, basate sulla semplice negazione dei fatti contestati. Per quanto riguarda la sanzione inflitta, la stessa appare congrua ed adeguate al comportamento tenuto dal tesserato. Per i suesposti motivi la C.A.F., in ordine all' appello come sopra proposto dal G. S. Filattierese di Filattiera (Massa), cosi decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell' art 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 12.12.1997 inflitta al Sig. Simoncini Pietro; - lo respinge per Ia parte inerente la sanzione della squalifica fino al 12.10.1998 inflitta al Sig. Della Zoppa Luigi; - ordina l'incameramento della tassa versata.
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