F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. INTERCOMUNALE S. FIORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DURAZZI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n 24 del 16.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. INTERCOMUNALE S. FIORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DURAZZI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n 24 del 16.1.1996) L'U.S. Intercomunale Santa Flora ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 24 del 16 gennaio 1997, con la quale è stato rigettato li reclamo della società ora appellante, confermando la sanzione della squalifica fino al 28.11.2000 inflitta dal Giudice Sportivo di detto Comitato al calciatore pupazzi Daniele, il quale alla notifica del provvedimento di espulsione decretato dall'arbitro nel corso della gara intercomunale Santa Fiora/Porto Ercole del 24.11.1996, attingeva il Direttore di gara con uno sputo sul viso, nonché lo colpiva con violento pugno sulla nuca procurandogli forte dolore e momentanei disturbi visivi. L'appello è meritevole di accoglimento. Ed invero la difesa della società sècondo cui il Durazzi non avrebbe dato un pugno al Direttore di gara, ma sarebbe solo reo di tenta aggressione, senza conseguenze per il gravità dei fatti che restano innegabilmerite accertati sulla scorta del dettagliato referto arbitrale che, come noto, costituisce fronte privilegiata di prova. pronto intervento dei compagni di squadra appare un mera allocuzione difensiva che non può scalfire la Né tantomeno può accedersi alla richiesta di riduzione della squalifica che appare del tutto congrua a fronte della estrema gravità del comportamento tenuto dal Durazzi. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l' appello come m epigrafe proposto dalI' U.S. Intercomunale S. Fiora di Santa Fiora (Grosseto) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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