F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’ORTANA C. POL. G. FILESI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2001 INFLITTE AI CALCIATORI COLUZZI MASSIMO E BUCCINI ANTONELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 26 del 19.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'ORTANA C. POL. G. FILESI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2001 INFLITTE AI CALCIATORI COLUZZI MASSIMO E BUCCINI ANTONELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 26 del 19.12.1996) La società Ortana Calcio Pol. G. Filasi ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 26 del 19 dicembre 1996, con la quale sono state confermate le sanzioni della squalifice fino al 15.11.2001 inflitte ai calciatori Coluzzi Massimo e Buccini Antonello dal Giudice Sportivo di detto Comitato in relazione alla gara Ortana/Nestor del 10.11.1996. II reclamo non merita accoglimento. Risulta infatti chiaramente dagli atti, e per come confermato davanti alla Commissione Disciplinare sia dall'arbitro che dal guardalinee, che i due calciatori hanno ripetutamente e violentemente colpito il Direttore di gara, il quale, a seguito delle lesioni subite, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell'Ospedale di S. Maria di Terni. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e confermate dalla Commissione Disciplinare risultano quindi assolutamente adeguate al comportamento estremamente violento e riprovevole dei due calciatori. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'Ortana C. Pol. G. Filesi di Orte (Viterbo) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it