F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S.ELENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ELENA/BREDA DI PIAVE DEL 16.2.1997(Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Veneto – Comunicato Ufficiale n. 52 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S.ELENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ELENA/BREDA DI PIAVE DEL 16.2.1997(Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Veneto - Comunicato Ufficiale n. 52 del 2.5.1997) Con atto del 12.4.1997 il Presidente del Comitato Regionale Veneto deferiva alla competente Commissione Disciplinare l'A.C. Brada di Piave, per avere schierato nella partita S. Elena/Breda di Piave del 46.2.1997, valevole per il Campionato di 2° Categoria e terminata col punteggio di 2 a 3, il calciatore Furlan Ivan, che pur essendo vincolato alla A.C. Brada di Piave, aveva ottenuto un tesseramento militate a favore della sociètà F.C. Primorie Prosecco. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 2 maggio. 1997, confermava il risultato conseguito in campo dalle due squadre. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la U.S. S. Elena invocando l'assegnazione dell'incontro "a tavolino". L'appello è fondato. Ed invero, l'art. 41 N.O.I.F., nel prevedere che il calciatore chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato abbia diritto di ottenere il tesseramento militare a favore di altra società, precisa, al punto 4, che quest'ultimo ha carattere provvisorio e coesiste con quello ordina-' rio in atto, e che !'atleta così tesserato; fino alla scadenza del vincolo provvisorio non può prendere parte a gare con la società con cui è in essere il tesseramento ordinario. L'A.C. Breda di Piave utilizzo pertanto un calciatore che non aveva titolo per partecipare alla gara; tate violazione è sanzionabile con la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 - 2, così come prevede l'art. 7 n. 5 C.G.S. L'impugnata delibera deve essere quindi annullata, con la conseguente assegnazione della gara alla società appellante. Per questi motivi la, C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. S. Elena di Silea (Treviso), annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.C. Breda di Piave la punizione sportiva di perdita della suindicata gara cqn il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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