F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CEDAS FIAT AUTO SULMONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI A. CALDORA/CEDAS FIAT AUTO SULMONA DEL 28.12.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27/bis del 19.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. CEDAS FIAT AUTO SULMONA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA GIOVANISSIMI A. CALDORA/CEDAS FIAT AUTO SULMONA DEL 28.12.1997
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27/bis del 19.2.1998)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 7 gennaio 1998, sulla scorta
del referto arbitrale della gara del Campionato Regionale Giovanissimi A. Caldora/Cedas Fiat Auto
Sulmona del 28 dicembre 1997, infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di U a 2 alla S.S. A. Caldora, perché risultava la partecipazione alla gara del calciatore
De Grandis Giuseppe, in posizione irregolare in quanto squalificato.
II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla S.S. A. Caldora, con delibera del 19
febbraio 1998, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/bis, accoglieva il reclamo, confermava il
risultato acquisito in campo e disponeva la restituzione della tassa di reclamo.
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede i1 G. S. Cedas Fiat Auto Sulmona,
chiedendo l'annullamento della decisione stessa e l'assegnazione della vittoria della gara.
II reclamo va accolto.
II comma 5 dall'art. 27 C.G.S. prevede che la C.A.F. "... se rileva motivi di inammissibilità od
improcedibilità del reclamo di prima o di seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza
rinvio.."
Nel caso in esame la S.S. A. Caldora non ha inoltrato alla società controparte copia dei motivi del
reclamo presentato al Giudice Sportivo di 2° Grado, così come tassativamente prescritto dell'art. 23
n. 5 C.G.S., in ossequio al principio del contraddittorio, e con ciò doveva ritenersi precluso ogni
esame di merito e dichiararsi inammissibile il reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G. S. Cedas Fiat
Auto Sulmona di Sulmona (L'Aquila), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.,
l'impugnata delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del
Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, stante l'inammissibilità del reclamo del 5.3.1998
proposto dalla S.S. A. Caldora al detto Giudice Sportivo ed ordina la restituzione della tassa versata.
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