F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. POGGIOFIORITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ANDREASSSI FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 40 del 12.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. POGGIOFIORITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ANDREASSSI FRANCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 40
del 12.2.1998)
La Pol. Poggiofiorito ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 40 in data
12 febbraio 1998, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 30 giugno 1999 inflitta al
calciatore Andreassi Franco dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato (Com. Uff. n. 31 dell'8
gennaio 1998) per avere colpito con un calcio alla caviglia l'arbitro della gara del Campionato
abruzzese di 2a Categoria Poggiofiorito/Iconicella, disputata il 4.1 .1998.
La società reclamante, che non contesta la veridicità del referto arbitrale in ordine all'accaduto, ha
chiesto un congrua riduzione della suddetta punizione sportiva, in considerazione soprattutto che il
calciatore nel corso della sua lunga attività sportiva non è stato mai squalificato per gravi infrazioni.
L'appello non può essere accolto.
La pregressa condotta immune da precedenti specifici è del tutto irrilevante al fine di far
determinare in modo meno rigoroso la sanzione da irrogare per un atto di violenza nei confronti
dell'arbitro, come, peraltro, già più volte affermato da questo Collegio.
In ordine all'entità della sanzione inflitta, va osservato che la medesima si appalesa del tutto
benevola avuto riguardo alla estrema gravità delle infrazioni commesse dal calciatore, il quale, per
come risulta dal non contestato referto arbitrale, a seguito della espulsione per comportamento
ingiurioso nei confronti dell'arbitro, reiterando gli insulti, gli si avvicinava con fare minaccioso e,
nonostante la trattenuta del capitano, lo colpiva con un calcio alla caviglia sinistra provocandogli
forte dolore.
La tassa versata deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Poggiofiorito di
Poggiofiorito (Chieti) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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