F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA S. MARIA/LISCIA DELL’8.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n, 57 del 23.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA
S. MARIA/LISCIA DELL'8.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Abruzzo - Com. Uff. n, 57 del 23.4.1998)
All'esito della gara Vìlla S.Maria/Liscia, disputata l'8.3.1998 nell'ambito del Campionato dì 2a
Categoria del Comitato Regionale Abruzzo e terminata con il punteggio di 2 a 2, la Società Sportiva
Villa S. Maria proponeva rituale reclamo adducendo che la società avversaria non aveva indicato,
nella copia della distinta consegnata ad essa istante, gli estremi del documento identificativo del
calciatore Finamore Nicola.
II Giudice Sportivo presso il Comitato.Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
50 del 26 marzo 1998, respingeva il reclamo.
Analogo provvedimento (Com. Uff. n. 57 del 23 aprile 1998) veniva adottato dalla competente
Commissione Disciplinare.
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S. Villa S. Maria, reiterando la propria
richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento.
L'arbitro della gara, sentito legittimamente a chiarimento del primo giudice, ha affermato di avere
identificato il calciatore grazie alla rituale esibizione del documento di riconoscimento. D'altro
canto la semplice omissione della indicazione degli estremi di tale documento nella copia della
distinta non può concretizzare gli estremi di una qualche irregolarità della gara, così come sostenuto
dalla reclamante.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Villa S. Maria di Villa Santa Maria (Chieti) e
dispone l'incameramento della tassa versata.
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