F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERNALDA/ATLETICO MATERA DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERNALDA/ATLETICO MATERA DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 27 novembre 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva all'A.S. Atletico Matera a seguito di deferimento disposto dal Presidente di quel Comitato in . data 15.11.1997, là punizione della perdita della gara Bernalda/Atletico Matera del 19.10.1997, per avere impiegato nell'occasione il calciatore Onofrio Domenico,.da considerarsi in posizione irregolare. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi à questa Commissione Federale l'A.S. Atletico Matera. II gravame è meritevole di accoglimento. Ed invero risulta dagli atti che il deferimento fu disposto oltre il termine previsto dell'art. 19 comma 2 C.G.S. e fuori delle forme contemplate dell'art. 25 n. 2 C.G.S.~ Poiché la competente Commissione non ha rilevato gli indicati motivi di inammissibilità del deferimento, l'impugnata delibera deve essere annullata senza rinvio, a norma dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. . Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Atletico Matera di Matera, annulla senza rinvio; ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera stante l'inammissibilità del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Basilicata per inosservanza dei termini e delle modalità di cui agli arti. 19 comma 2 e 25 comma 2 C.G.S.. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it