F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 4.5.1998 INFLITfA ALL’ALLENATORE ORRICO ALDO (Delibare della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.ti Uff.li nn. 33 e 40 del 4 e 18.11 .1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 4.5.1998 INFLITfA ALL'ALLENATORE ORRICO ALDO (Delibare della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com.ti Uff.li nn. 33 e 40 del 4 e 18.11 .1997) Con Comunicato Ufficiale n. 7 del 7 luglio 1997 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. - decidendo in ordine alla vertenza insorta tra l'allenatore di 3a Categoria, Sig. Orrico Aldo, e la S.S. Nuova Rose di Rose - deferiva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ed alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, per i provvedimenti di competenza, il citato allenatore e la società per violazione di quanto previsto nell'art. 42 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 35, punto 4, del Regolamento del Settore Tecnico. Con tale deferimento il Sig. Orrico Aldo veniva chiamato a rispondere del fatto che, avendo la qualifica di Allenatore di Giovani Calciatori, non aveva titolo ad allenare squadre di 2a Categoria, nonché la società a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 3 novembre 1997, squalificava il predetto allenatore fino al 4.5.1998 e, con successivo Comunicato Ufficiale n. 40 del 18 novembre 1997, precisava che la squalifica aveva decorrenza dall'1.11.1998, stante un precedente provvedimento disciplinare. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. il Presidente della F.I.G.C., sostenendo la illegittimità della decisione impugnata, atteso che in materia la competenza è del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nei riguardi dell'allenatore e della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria nei riguardi della società. II ricorso del Presidente della F.I.G.C. merita accoglimento. Invero, ai sensi del combinato disposto degli art. 33 e 35 punto 4 Regolamento del Settore Tecnico, l'Organo competente a pronunciarsi sul deferimento dell'allenatore, Sig. Aldo Orrico, era il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, mentre la competenza a pronunciarsi nei confronti della società apparteneva alla Commissione Disciplinare, ai sensi dall'art. 42 del Regolamento della L.N.D.. Da quanto sopra consegue l'illegittimità della decisione, non avendo titolo la Commissione Disciplinare ad irrogare la sanzione nei confronti dell'allenatore Orrico Aldo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C., annulla, ai sensi dall'art. 7 n. 8 C.G.S., le impugnate delibare, per incompetenza della Commissione Disciplinare con rinvio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per nuovo procedimento di competenza.
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