F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO ALLENATORE PORPIGLIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 20.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO ALLENATORE PORPIGLIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 20.5.1997)
II Sig. Porpiglia Diego ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 97 pubblicato il 20
maggio 1997, con la quale veniva ridotta al 31.12.1999 la squalifica fino al 19.3.2002 inflittagli dal
Giudice Sportivo di detto Comitato per gravi minacce e reiterati gesti di violenza nei confronti
dell'arbitro della gara Vigor Melicucco/Nuova Eufemiese del 16.3.1997.
Lamenta il Porpiglia l'eccessività della sanzione e la sua non proporzionalità con la reale entità dei
fatti.
Rileva questa Commissione che; al contrario, la Commissione Disciplinare ha valutato con senso di
equità e benevolenza i fatti, operando un'ampia riduzione della sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo determinandone la scadenza al 31.12.1999.
D'altra parte, pur non avendo avuto l'atto di violenza nei confronti del Direttore di gara nessuna
conseguenza lesiva, 8 stato comunque un gesto di particolare gravità, come ben risulta dal referto
arbitrale.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Porpiglia
Diego ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO ALLENATORE PORPIGLIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 20.5.1997)"