F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. R. SAN GIOVANNELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CILIONE TIBERIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 10.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. R. SAN GIOVANNELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CILIONE TIBERIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 106 del 10.6.1997) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 106 del 10 giugno 1997, confermava la squalifica del calciatore Cilione Tiberio della società A.C.R. San Giovanello fino al 31 dicembre 2000 inflitta dal Giudice Sportivo per il comportamento tenuto dal predetto calciatore in occasione della gara San Giovanello/Bovise del 27 aprile 1997. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dalla società che chiede venga comminata una sanzione più congrua. Ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il reclamo deve essere inviato entro il settimo glomo successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Ora, nella specie, la decisione impugnata è stata pubblicata nel C.U. n. 106 del 10 giugno 1997, mentre il ricorso reca la data del 18 giugno successivo. Ad abundantiam, ferina restando l'assorbente considerazione in ordine alla intempestività del ricorso, va rilevato che lo stesso risulta sottoscritto soltanto dall'Avv. Branca, al quale il Vice-Presidente, ha conferito mandato mediante delega in calce all'ano contenente la dichiarazione di impugnativa e non anche dal diretto interessato, il che rende il gravame, per altro verso, inammissibile per violazione dall'art. 23 comma 1 C.G.S., secondo l'indidzzo da tempo consolidato di questa Commissione (v. da utlimo decisione n. 4 in C.U. 7/C del 12 ottobre 1995). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. R. San Giovannello di Reggio Calabria. Dispone l'incameramento della tassa versata.
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