F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/GIMIGLIANO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n.40 del 18.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ISOLA CAPO RIZZUTO/GIMIGLIANO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n.40 del 18.11.1997)
La Polisportiva Gimigliano in relazione alla gara Isola Capo Rizzato/Gimigliano, disputatasi il
26.10.1997, deduceva la posizione irregolare del calciatore schierato dalla squadra avversaria,
Geraldi Fortunato, e chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara da parte della società
avversaria.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel
C.U. n. 40 del 18 novembre 1997, accoglieva il reclamo ed irrogava all'U.S. Isola Capo Rizzuto la
punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2.
Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dell'U.S. Isola Capo Rizzuto la quale
deduce di essere stata danneggiata dalla mancata informativa dell'affidamento del reclamo alla
Commissione Disciplinare, il che non le avrebbe consentito di attivare il comma 8 dall'art. 23
C.G.S.; sostiene che la squalifica del calciatore in questione inflitta dal Giudice Sportivo deve
ritenersi per tre giornate in totale, dallo stesso scontate sicchè la partecipazione del calciatore alla
gara de qua deve considerarsi regolare.
L'appello merita accoglimento. Invero la tesi prospettata dalla ricorrente deve essere condivisa in
quanto, trattandosi di sanzione concernente lo stesso calciatore e riguardando la stessa gara, se il
Giudice Sportivo avesse voluto aggiungere alla sanzione irrogata con la prima delibera, di cui al
C.U. n. 18 del 1.10.1997 (n. 1 giornata per espulsione per somma di ammonizioni), una sanzione
aggiuntiva avrebbe dovuto articolare la statuizione di cui al C.U. n. 22 dell'8.10.1997 (n. 3 giornate
di squalifica), specificando il numero complessivo delle gare in cui andava scontata la squalifica.
Non avendolo fatto deve logicamente ritenersi che la sanzione irrogata al Geraldi, di cui al
comunicato dianzi citato, non abbia carattere aggiuntivo, ma omnicomprensivo e totalizzante.
Dal che consegue che, avendo il calciatore scontato le tre giornate di squalifica, la partecipazione
alla gara de qua deve ritenersi regolare.
Per questi motivi Ia C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Isola
Capo Rizzuto cG Isola di Capo Rizzuto (Crotone), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il
risultato di 4 - 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa
tassa.
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