F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO REGGIO SBARRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO REGGIO SBARRE/R. SAN GIOVANNELLO DEL 14.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO REGGIO SBARRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO REGGIO SBARRE/R. SAN GIOVANNELLO DEL 14.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 30 dicembre 1997, respingeva il reclamo proposto, previa riserva scritta, dall'A.S. Calcio Reggio Sbarre, in ordine alla regolarità della gara Calcio Reggio Sbarre/R. San Giovannello, disputata per il Campionato di 1 Categoria, Girone "D" il 13.12.1997 e conclusasi con il risultato di. 0 - 2 per la squadra ospite. Aveva rilevato l'A.S. Calcio Reggio Sbarre che, nel secondo tempo della gara in questione, il guardalinee di parte Sig. Franchino della R. San Giovannello, allontanato dal terreno di gioco, era stato sostituito dal calciatore di detta società, Barresi Francesco, segnato in distinta con il n. 16, ma che questi, a sua volta, sostituito da altro giocatore della società di appartenenza, aveva preso parte alla competizione come calciatore. La reclamante aveva chiesto, pertanto, che le venisse assegnata la vittoria con il punteggio di 0 - 2 per la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Barresi Francesco. Nella. decisione, il Giudice Sportivo rilevava che le circostanze addotte dalla società reclamante non trovavano riscontro negli atti ufficiali di gara. Avverso la predetta delibera proponeva,.quindi, reclamo alla competente Commissione Disciplinare l'A.S. Calcio Reggio Sbarre reiterando la deduzioni e le richieste respinte dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, acquisito un supplemento di rapporto dal Direttore di gara, che confermava la versione dei fatti rappresentata dalla reclamante, accoglieva il reclamo, disponendo, peraltro, la ripetizione della partita. Propone ora appello in questa sede I'A.S. Calcio Reggio Sbarre per il solo profilo della decisione impugnata relativo alla sanzione applicata nella specie dalla Commissione Disciplinare. L'appello deve essere accolto. La sanzione stabilità dell'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, per la partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare, è la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e detta sanzione doveva essere applicata nella. fattispecie una volta accertato che effettivamente il calciatore Barresi aveva preso parte all'incontro in parola dopo avere esercitato nello stesso incontro le funzioni di guardalinee ancorchè per pochi minuti. Ciò stante, 'la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Reggio Sbarre di Reggio Calabria, annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare che disponeva la ripetizione della suindicata gara, infliggendo alla società R. San Giovannello la punizione sportiva di perdita della suindicata gara per 0-2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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