F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI DELL’U.S. SCALEA 1912, BENVENUTO DARIO E MINERVINI SAVERIO, RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.6.1999 ED AL 7.7.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 81 del 10.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI DELL'U.S. SCALEA 1912, BENVENUTO DARIO E MINERVINI SAVERIO, RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.6.1999 ED AL 7.7.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 81 del 10.3.1998) II Presidente della L.N.D. in data 14.4.1998 ha proposto reclamo ex art. 27, comma 2 lettera c), C.G.S., avverso la decisione della Commissione Disciplinare dei 10.3.1998 (C.U. n. 81 del Comitato Regionale Calabria) con la quale venivano ridotte le squalifiche inflitte ai calciatori Benvenuto Dario e Minervini Saverio tesserati per I'U.S. Scalea 1912 partecipante ai Campionato Regionale di Promozione. Con l'atto di impugnazione il reclamante censura innanzitutto la decisione impugnata sotto il profilo che la stessa avrebbe dato maggior peso e maggior significato probatorio alle dichiarazioni fornite dall'arbitro in sede di audizione rispetto a quelle che formano oggetto del referto. L'addebito non è fondato. La Commissione Disciplinare ha, infatti, precisato le ragioni per le quali in presenza di contrastanti dichiarazioni rese dall'arbitro in momenti diversi ha inteso privilegiare, perché più aderenti alla logica ed al reale svolgimento dei fatti, quelle rese in sede procedimentale: e ciò con particolare riferimento alla posizione del calciatore Benvenuto Dario rispetto al quale l'originaria contestazione si è rivelata, perciò, notevolmente ridimensionata. Parzialmente fondate sono, invece, le censure del reclamante in ordine alla determinazione della sanzione inflitta al calciatore Minervini. Ed invero la Commissione Disciplinare non ha tenuto conto della circostanza che l'addebito contestato al Minervini era relativo non solo al pugno inferto all'arbitro (che è il solo fatto di violenza menzionato nella decisione impugnata) ma, altresì, al calcio sferrato nei confronti di uno degli assistenti. Si trattava, pertanto, di due episodi uniti dal vincolo della continuazione e la sanzione non può non tener conto di entrambi i fatti contestati. Si ritiene, pertanto, sanzione adeguata quella della squalifica fino al 31 .12.1998. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente délla L.N.D., infligge al calciatore Minervini Saverio la sanzione della squalifica fino al 31.12.1998 e conferma quella fino al 30.6.1999 già inflitta al calciatore Benvenuto Dario.
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