F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CONDERA/PRO REGGINA 97 DEL 25.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 90 del 7.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CONDERA/PRO REGGINA 97 DEL 25.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 90 del 7.4.1998)
La Polisportiva Pro Reggina 97 propone appello a questa Commissione Federale avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al
Comunicato Ufficiale n. 90 in data 7 aprile 1998, che disattendeva il ricorso avanzato dalla società
suddetta contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con il quale
venivano inflitte ad essa società i provvedimenti disciplinari della perdita della gara di Campionato
Regionale di Calcio a 5 Femminile disputata contro l'A.C. Condera il 25 febbraio 1998 e della
penalizzazione di un punto in classifica (C.U. n. 24 del 19 febbraio 1998).
L'attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori
indicati dell'art. 27 n. 2 lett.. a) C.G.S..
Tale norma, infatti, dispone che i reclami avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono
essere inviati a questa Commissione d'Appello Federale entro il settimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna.
Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 90
del 7 aprile 1998, mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata in
data 16.4.1998.
La tassa versata va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
tardività, l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Pro Reggina 97 di Gallico (Reggio Calabria)
e dispone l'incameramento della tassa versata.
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