F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. PALIZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.1.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CARTISANO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. PALIZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 23.1.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CARTISANO FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.Com. Uff. n. 94
del 28.4.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 20 del 22 gennaio 1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, in merito alla gara Kontà Korion/Palizzi, svoltasi I'11.1.1998 per il
Campionato di 2a Categoria, squalificava fino al 23.1.2001 il calciatore del Palizzi, Giovanni
Morello, per atti di violenza nei confronti dell'arbitro; e sospendeva cautelarmente il capitano della
squadra, Francesco Cartisano, fino alla stessa data, in attesa che venisse comunicato dalla società il
nominativo del calciatore che aveva ulteriormente colpito l'arbitro, ma dal quale non era stato
identificato.
Cori delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 5 marzo 1998, il Giudice Sportivo - preso atto della
comunicazione inviata dall'A.S. Palizzi, secondo la quale l'aggressore dell'arbitro . doveva
identificarsi nel medesimo calciatore Morello - revoca il provvedimento cautelativo adottato nei
confronti del Cartisano e prolungava la squalifica del Morello fino al 23.1.2003.
L'A.S. Palizzi impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria che dichiarava il ricorso inammissibile per tardività della presentazione, con la
delibera di cui al C.U. n. 83 bis del 17 marco 1998.
Con atto del 7.4.1998, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, ai sensi dall'art. 35 comma 5
C.G.S., impugnava la decisione del Giudice Sportivo riportata nel citato C.U. n. 26, ne dichiarava la
nullità e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo procedimento.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 94 del 28 aprile 1998, giudicando
a seguito di tale impugnazione, rilevava che il proprio provvedimento riportato nel C.U. n. 83 bis
era divenuto irrevocabile e quindi soggetto unicamente a revocazione; che conseguentemente la
squalifica del Cartisano doveva ritenersi in vigore; che non vi era luogo a provvedere in ordine
all'impugnazione del Presidente del Comitato Regionale.
Con atto spedito il 6.5.1998, I'A.S. Palizzi chiedeva a questa C.A.F. di annullare la squalifica inflitta
al calciatore Cartisano, non responsabile di alcun fatto di violenza.
L'impugnazione in esame deve correttamente qualificarsi come ricorso per revocazione, ai sensi
dall'art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S.; è invero evidente l'errore di fatto nel quale è incorso il
provvedimento impugnato, che ha scambiato una sospensione cautelare (peraltro adottata fuori dei
limiti indicati dell'art. 10 C.G.S.), con una squalifica; e quest'ultima deve essere revocata, non
ricorrendone i presupposti sostanziali.
II deliberato del Giudice Sportivo, adottato nei confronti del calciatore Francesco Cartisano, va
dunque annullato senza rinvio, così come il conseguente provvedimento della Commissione
Disciplinare.
Va restituita la tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto
dall'A.S. Palizzi di Palizzi (Reggio Calabria), revoca il provvedimento adottato dalla Commissione
Disciplinare a carico del calciatore Cartisano Francesco ed ordina la restituzione della tassa versata.
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