F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. NATILESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NATILESE/BOVALINESE DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. NATILESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NATILESE/BOVALINESE DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998) All'esito della gara Natilese/Bovalinese, disputata il 15.3.1998 nell'ambito del Campionato di 3a Categoria e terminata col punteggio di 2 a 0, l'A.S. Bovalinese proponeva reclamo adducendo che, nell'occasione, la squadra avversaria aveva utilizzato in corso di partita il calciatore Giugno Giuseppe, che nell'ordine indicato in distinta ricopriva il diciassettesimo posto. II Giudice Sportivo presso il ComItato di Locri, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 25 marzo 1998, nell'accogliere il reclamo, infliggeva alla Polisportiva Natilese la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 28 aprile 1998, respingeva il reclamo all'uopo proposto dalla Polisportiva Natilese. Quest'ultima propone appello alla C.A.F., adducendo la regolarità dell'impiego del calciatore Giugno. II gravame non ha fondamento. La posizione in distinta occupata da Giugno Giuseppe è chiaramente la diciassettesima, mentre è possibile usufruire per le sostituzioni solo dei calciatori indicati entro la sedicesima. La tesi difensiva sostenuta dall'appellante - di avere "depennato" un nominativo precedente, riferentesi ad un calciatore non schierato in panchina, e di aver quindi legittimamente utilizzato il Giugno, facente realmente parte dei primi sedici - non è confortata da prove, né dall'esame del documento, che non consente l'interpretazione fornita dalla Polisportiva Natilese. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Natilese di Natile Nuovo (Reggio Calabria) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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