F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. OTTAVIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO ALL’8.8.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOCELLI ~SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. OTTAVIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA
FINO ALL'8.8.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOCELLI ~SALVATORE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del
18.12.1997)
L'A.C. Ottaviano ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 51 del 18 dicembre 1997, con la quale è stata
comminata al calciatore Capocelli Salvatore la sanzione della squalifica fino all'8.8.1999, così
riducendo quella già irrogatagli dal Giudice Sportivo (fino all'8.8.2000).
Ritiene la C.A.F. che l'appello, diretto ad ottenere un'ulteriore riduzione della squalifica, non può
essere accolto.
La sanzione, sì come fissata dalla Commissione Disciplinare, appare infatti congrua in relazione
alla gravità del fatto per come obiettivamente accertato. Risulta, infatti, che il calciatore, a seguito
dell'ammonizione, ebbe a colpire l'arbitro con una gomitata al fianco destro, ed alla conseguente
notifica dell'espulsione ebbe ad apostrofarlo con epiteti gravemente ingiuriosi tentando, inoltre, più
volte, di raggiungerlo con fare minaccioso, a ciò impedito dal pronto intervento di altri calciatori.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Ottaviano di Ottaviano
(Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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