F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL STADIO 96/RUFOLI DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 53 del 23.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL STADIO 96/RUFOLI DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 23.12.1997) II giorno 25.10 1997 veniva disputata la gara Real Stadio 96/Rufoli valevole per il Campionato di 2° Categoria organizzato dal Comitato Regionale Campania. Avverso il risultato dell'incontro, conclusosi con il punteggio di 1 - 4 in favore della squadra ospitata, la Società Real Stadio 96 proponevo ricorso con raccomandata spedita il 5.11.1997, genericamente diretta al Comitato Regionale Campania; la reclamante assumeva che la gara doveva considerarsi irregolare in quanto la Società avversaria aveva presentato una lista di 18 calciatori, con eccedenza di 2 unità rispetto al massimo consentito dalla regolamentazione vigente, e quindi chiedeva l'applicazione in danno dall'U.S. Rufoli della punizione sportiva di perdita della gara. La Commissione Disciplinare prendeva in esame il reclamo e ne decideva l'accoglimento. La delibera veniva impugnata dal Presidente della L.N.D., il quale, premesso che la decisione era viziata di incompetenza poiché il reclamo doveva essere oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo, concludeva per l'annullamento del provvedimento ed il ripristino del risultato acquisito sul campo. L'appello è fondato. Come esattamente è stato rilevato nell'atto di impugnazione, il ricorso della Società Real Stadio 96 riguardava materia attinente alla regolarità di svolgimento della gara, sicchè andava proposto al Giudice Sportivo, come dispone l'art. 37 n. 1 C.G.S.. Si aggiunga che il ricorso doveva essere preannunciato al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello di disputa della gara in riferimento, che le motivazioni dovevano essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'incontro e, infine, che copia del ricorso doveva essere inviata alla Società controparte. Tutte queste precise disposizioni regolamentari erano state eluse dalla Real Stadio 96, sicchè non vi è dubbio che il reclamo proposto dalla Società doveva essere dichiarato inammissibile. L'accoglimento dell'appello comporta il ripristino del risultato della gara acquisito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto in data 5.11.1997 dalla società Real Stadio 1996 alla Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 1 -4 conseguito sul campo nella suindicata gara.
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