F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C. GIOVANILE CASAPULLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI C. GIOVANILE CASAPULLA/NUOVO CLUB S.C. GIANNI BRERA DEL 13.12.1997 Delibera( del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. – Uff. n. 37 del 29.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C. GIOVANILE CASAPULLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI C. GIOVANILE CASAPULLA/NUOVO CLUB S.C. GIANNI BRERA DEL 13.12.1997 Delibera( del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. - Uff. n. 37 del 29.1.1998) All'esito della gara Centro Giovanile Casapulla/Nuovo Club S.C. Gianni Brera, disputata il 13.12.1997, nell'ambito del Torneo Sperimentale Allievi - Fascia B, terminata col punteggio di 2 a 2, il Nuovo Club S.C. Gianni Brera proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria erano stati schierati i calciatori Merola Michele e Rauso Michele in posizione irregolare, in quanto non avevano ancora scontato la squalifica inflittagli al termine del Campionato Regionale Giovanissimi 1996/1997. II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 29 gennaio 1998, accoglieva il reclamo e infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 alla Società Centro Giovanile Casapulla. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Centro Giovanile Casapulla, chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il Nuovo Club S.C. Gianni Brera ha eccepito la mancata trasmissione del reclamo da parte della ricorrente, l'inammissibilità dello stesso in quanto presentato ad Organo incompetente (Giudice Sportivo di 2° Grado) e l'infondatezza del gravame nel merito. II gravame è fondato. In ordine all'ammissibilità del reclamo si osserva che l'avvenuto invio alla controparte, con lettera raccomandata, di copia del reclamo in parola risulta dalla ricevuta dell'ufficio postale allegata all'atto e che, secondo una costante giurisprudenza di questa Commissione, il reclamo inviato ad Organo della Giustizia Sportiva incompetente va rimesso d'ufficio all'Organo competente, come è avvenuto nel caso di specie. La questione, nel merito, deve essere esaminata alla luce del secondo comma dall'art. 12 C.G.S. per il quale "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...". II comma 6 dall'art. 12 C.G.S. prevede che: "Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive....'. Nella specie risulta agli atti che i calciatori Merola e Rauso hanno scontato la propria squalifica non partecipando alla gara Lacco Ameno/Centro Giovanile Casapulla del Campionato Allievi, per il quale erario tesserati, in data 19 ottobre 1997. Pertanto, essi hanno legittimamente partecipato alla gara del 13 dicembre 1997. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C. Giovanile Casapulla di Casapulla (Caserta), annulla i'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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