F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C. GIOVANILE CASAPULLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI C. GIOVANILE CASAPULLA/NUOVO CLUB S.C. GIANNI BRERA DEL 13.12.1997 Delibera( del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. – Uff. n. 37 del 29.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL C. GIOVANILE CASAPULLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI
TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI C. GIOVANILE CASAPULLA/NUOVO CLUB S.C.
GIANNI BRERA DEL 13.12.1997 Delibera( del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. - Uff. n. 37 del
29.1.1998)
All'esito della gara Centro Giovanile Casapulla/Nuovo Club S.C. Gianni Brera, disputata il
13.12.1997, nell'ambito del Torneo Sperimentale Allievi - Fascia B, terminata col punteggio di 2 a
2, il Nuovo Club S.C. Gianni Brera proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle
file della squadra avversaria erano stati schierati i calciatori Merola Michele e Rauso Michele in
posizione irregolare, in quanto non avevano ancora scontato la squalifica inflittagli al termine del
Campionato Regionale Giovanissimi 1996/1997.
II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 29
gennaio 1998, accoglieva il reclamo e infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2 alla Società Centro Giovanile Casapulla.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Centro Giovanile Casapulla, chiedendo
l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado ed il ripristino del risultato
conseguito sul campo.
Il Nuovo Club S.C. Gianni Brera ha eccepito la mancata trasmissione del reclamo da parte della
ricorrente, l'inammissibilità dello stesso in quanto presentato ad Organo incompetente (Giudice
Sportivo di 2° Grado) e l'infondatezza del gravame nel merito.
II gravame è fondato.
In ordine all'ammissibilità del reclamo si osserva che l'avvenuto invio alla controparte, con lettera
raccomandata, di copia del reclamo in parola risulta dalla ricevuta dell'ufficio postale allegata
all'atto e che, secondo una costante giurisprudenza di questa Commissione, il reclamo inviato ad
Organo della Giustizia Sportiva incompetente va rimesso d'ufficio all'Organo competente, come è
avvenuto nel caso di specie.
La questione, nel merito, deve essere esaminata alla luce del secondo comma dall'art. 12 C.G.S. per
il quale "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal
giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...".
II comma 6 dall'art. 12 C.G.S. prevede che: "Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque
inflitte, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive....'.
Nella specie risulta agli atti che i calciatori Merola e Rauso hanno scontato la propria squalifica non
partecipando alla gara Lacco Ameno/Centro Giovanile Casapulla del Campionato Allievi, per il
quale erario tesserati, in data 19 ottobre 1997. Pertanto, essi hanno legittimamente partecipato alla
gara del 13 dicembre 1997.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.
Giovanile Casapulla di Casapulla (Caserta), annulla i'impugnata delibera, ripristinando il risultato di
1 - 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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