F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA CASTELVOLTURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NUOVA CASTELVOLTURNO/ATLETICO NAPOLI DEL 21.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff.n.43del 5.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA CASTELVOLTURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NUOVA CASTELVOLTURNO/ATLETICO NAPOLI DEL 21.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff.n.43del 5.3.1998) Ha proposto appello a questa C.A.F. la S.S. Nuova Castelvolturno chiedendo la riforma del provvedimento con cui il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Comunicato n. 43 del 5 marzo 1998) ha deliberato, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Atletico Napoli, di infliggere alla S.S. Nuova Castelvolturno la perdita della gara, con il punteggio di 0-2, l'ammenda di L. 150.000, nonché di inibire l'allenatore Scamardella Crescenzo fino al 31 marzo 1998. Era stata dedotta dell'A.C. Atletico Napoli la irregolare partecipazione alla gara disputatasi il 21.1.1998, nelle file della S.S. Nuova Castelvolturno, del calciatore Prudente Lino, in quanto costui non risultava essere tesserato per la società che lo aveva tuttavia inserito nella distinta consegnata al Direttore di gara. Disposti accertamenti presso i competenti Uffici Tesseramento del Comitato Regionale e di quello Provinciale di Caserta ed avuta conferma che Prudente Lino non risultava essere stato tesserato per la Società che lo aveva schierato per l'incontro del 21.1.1998, il Giudice Sportivo competente ha emesso il provvedimento di cui sopra che forma oggetto dell'attuale reclamo. Deduce in questa sede la società appellante che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, alla gara in questione hanno partecipato undici calciatori regolarmente tesserati, fra cui Prudente Lino. Riferisce la società che quest'ultimo è stato indicato della distinta gara con il diminutivo (Lino) del suo nome, Pasquale, per cui era inevitabile che gli Uffici Tesseramento interpellati dessero risposta negativa alla richiesta dell'Organo Disciplinare se "Prudente Lino" fosse o meno tesserato. L'appello va accolto, avendo la società ricorrente provato, mediante l'esibizione delle precedenti distinte dei giocatori partecipanti alle gare da questa disputate, che effettivamente il Prudente Lino che è stato inserito nella distinta dei calciatori della gara del 21.1.1998 va identificato nella persona di Prudente Pasquale, che si vuole essere stato regolarmente tesserato. La prova è costituita dal documento di identità esibito da cui risulta che, effettivamente, il suddetto calciatore, indicato con il n. 9 nella citata distinta, fu identificato mediante l'esibizione della Carta d'Identità n. AB 9232719, rilasciata a Prudente Pasquale, la stessa con cui è stato identificato anche in occasione delle gare precedenti. Premesso ciò non sembra esservi dubbio che all'incontro disputato il 21.1.1998 partecipò un calciatore regolarmente tesserato per la S.S. Nuova Castelvolturno a far data dal 26.10.1996, anche se indicato come Prudente Lino, anziché come Prudente Pasquale. La gara si è svolta quindi regolarmente, con l'ovvia conseguenza che deve essere ripristinato il risultato conseguito sul terreno di giunco e cioè 2-1 in favore della S.S. Nuova Castelvolturno: Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Castelvolturno di Castel Volturno (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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