F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASEIFICIO D’ANNA S. PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASEIFICIO D’ANNA S. PRISCO/VOMERO DELL’1.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 48 del 26.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CASEIFICIO D'ANNA S. PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASEIFICIO D'ANNA S. PRISCO/VOMERO DELL'1.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 48 del 26.3.1998) La società U.S. Caseificio D'Anna S. Prisco ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 26 marzo 1998, con la quale, in accoglimento del ricorso della società F.C. Vomero ha inflitto ad essa reclamante la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Regionale Allievi, disputata il 1° marzo 1998, per la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Verazzo Gaetano, tesserato anche per la società F.C. Casertana; I'ammenda di lire 300.000; l'inibizione del Dirigente Verazzo Rosario fino al 30.6.1998 ed ha squalificato il calciatore Verazzo Gaetano fino al 30.6.1998. La reclamante ha motivato che il suddetto calciatore era stato inserito dalla società F.C. Casertana "nella seconda lista di svincolo per l'anno 1997, redatta e firmata dal legale rappresentante in data 4.12.1997, ritualmente trasmessa all'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata stante l'errore commesso dal predetto Ufficio Tesseramento nell'omettere l'immissione dei dati relativi allo svincolo del Verazzo Gaetano nel terminale. II reclamo va accolto. Risulta infatti agli atti che il calciatore in questione, nato il 22 ottobre 1981 , già tesserato per la Casertana F.C. dal 30.9.1996, è stato inserito da detta società nella lista di svincolo suppletiva dell'anno 1997 n. 21.297 depositata il 5 dicembre 1997 all'Ufficio competente, il quale, da parte sua, ebbe a registrare detto movimento solo in data 27.3.1998, successivamente, quindi, alla data di disputa della gara in contestazione, alla quale, peraltro, il calciatore Verazzo Gaetano ha preso parte in posizione regolare stante il suo tesseramento in favore dall'U.S. Caseificio D'Anna S. Prisco con decorrenza 5.12.1997. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Caseificio D'Anna S. Prisco di San Nicola La Strada (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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