F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASEIFICIO D’ANNA S. PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASEIFICIO D’ANNA S. PRISCO/VOMERO DELL’1.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 48 del 26.3.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASEIFICIO D'ANNA S. PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASEIFICIO D'ANNA S. PRISCO/VOMERO
DELL'1.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania
del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 48 del 26.3.1998)
La società U.S. Caseificio D'Anna S. Prisco ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la
decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 26 marzo 1998, con la quale, in
accoglimento del ricorso della società F.C. Vomero ha inflitto ad essa reclamante la punizione
sportiva della perdita della gara del Campionato Regionale Allievi, disputata il 1° marzo 1998, per
la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Verazzo Gaetano, tesserato anche per la
società F.C. Casertana; I'ammenda di lire 300.000; l'inibizione del Dirigente Verazzo Rosario fino
al 30.6.1998 ed ha squalificato il calciatore Verazzo Gaetano fino al 30.6.1998.
La reclamante ha motivato che il suddetto calciatore era stato inserito dalla società F.C. Casertana
"nella seconda lista di svincolo per l'anno 1997, redatta e firmata dal legale rappresentante in data
4.12.1997, ritualmente trasmessa all'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti. Chiede,
pertanto, l'annullamento della decisione impugnata stante l'errore commesso dal predetto Ufficio
Tesseramento nell'omettere l'immissione dei dati relativi allo svincolo del Verazzo Gaetano nel
terminale.
II reclamo va accolto.
Risulta infatti agli atti che il calciatore in questione, nato il 22 ottobre 1981 , già tesserato per la
Casertana F.C. dal 30.9.1996, è stato inserito da detta società nella lista di svincolo suppletiva
dell'anno 1997 n. 21.297 depositata il 5 dicembre 1997 all'Ufficio competente, il quale, da parte sua,
ebbe a registrare detto movimento solo in data 27.3.1998, successivamente, quindi, alla data di
disputa della gara in contestazione, alla quale, peraltro, il calciatore Verazzo Gaetano ha preso parte
in posizione regolare stante il suo tesseramento in favore dall'U.S. Caseificio D'Anna S. Prisco con
decorrenza 5.12.1997.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S.
Caseificio D'Anna S. Prisco di San Nicola La Strada (Caserta), annulla l'impugnata delibera,
ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della relativa tassa.
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