F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. PATERNOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI PATERNOPOLI/BAGNOLI IRPINO DEL 2.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 54 del 9.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. PATERNOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI PATERNOPOLI/BAGNOLI IRPINO DEL
2.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 54 del 9.4.1998)
All'esito della gara Paternopoli/Bagnoli Irpino, disputata il 2.3.1998 . nell'ambito del Campionato
Giovanissimi campano e terminata col punteggio di 2 a 2, I'A.C. Bagnoli Irpino proponeva rituale
reclamo, denunciando la posizione irregolare dei calciatori avversari Mariano Luigi, Calzerano
Simone, Balestra Angelo e Grasso Antonio, identificati dall'arbitro con tesserino della precedente
stagione sportiva 1996/97, nonché di Taurasi Antonio, privo di documento, e di Famiglietti
Gerardo, Stanco Luca, Palermo Antonio e Manfredi Roberto, risultati non in possesso del cartellino
vistato dalla F.I.G.C..
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 54 del 9 aprile 1998, accoglieva il
reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Polisportiva Paternopoli la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0 a 2, nonché l'ammenda di lire 1.000.000, inibendo Stanco Franco,
Dirigente accompagnatore, fino a tutto il 31.12.1998.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Paternopoli, invocando il ripristino del
risultato conseguito sul campo.
L'appello è fondato.
Con la produzione dei rispettivi "cartellini" rilasciati dalla F.I.G.C. - anche di quello appartenente al
calciatore Taurasi Antonio, nell'occasione non schierato in campo - la reclamante ha dimostrato la
regolarità della posizione dei suoi calciatori, sì come era già risultato, del resto, all'esito degli
accertamenti disposti dallo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado (v. comunicazione del Comitato
Provinciale di Avellino del 30.3.1998).
L'impugnata delibera va quindi annullata, con il conseguente ripristino del risultato sportivo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Polisportiva
Paternopoli di Paternopoli (Avellino), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato
di 2 a 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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