F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. COMPRENSORIO CASALNUOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VESUVIANA/COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 87 del 23.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. COMPRENSORIO CASALNUOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VESUVIANA/COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 23.4.1998) All'esito della gara Vesuviana/Comprensorio Casalnuovese, disputata il 15.2.1998 nell'ambito del Campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 2 a 1, la S.S.C. Comprensorio Casalnuovese proponeva rituale reclamo adducendo l'irregolare svolgimento dell'incontro per violazione dall'art. 21 comma 2 N.O.I.F., giacchè non le era stato consegnato, prima dell'inizio della partita, l'elenco dei calciatori della squadra avversaria. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 19 marzo 1998, respingeva il reclamo. Analogo provvedimento (Coni. Uff. n. 87 del 23 aprile 1998) veniva adottato dalla competente Commissione Disciplinare. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S.C. Comprensorio Casalnuovese, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. L'arbitro della gara ha infatti chiarito, nel rapporto e nel suo supplémento, di non aver dato la distinta prima della gara, ma di averlo fatto alla fine della stessa; senza che la reclamante l'avesse mai chiesta. E' noto che a norma dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F. la mancata consegna della distinta costituisce motivo di reclamo solo quando.ne sia stata fatta tempestiva e vana richiesta all'arbitro. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Comprensorio Casalnuovese di Cercola (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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