F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA N.C. LEARDI PIETRAMELARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI N.C. LEARDI PIETRAMELARA/POLIZIA MUNICIPALE NAPOLI DEL 21.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 62 del 30.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA N.C. LEARDI PIETRAMELARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI N.C. LEARDI PIETRAMELARA/POLIZIA MUNICIPALE NAPOLI DEL 21.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 62 del 30.4.1998) II Sig. Leardi Lorenzo Antonio, nella qualità di Presidente della N.C. Leardi Pietramelara ha proposto appello - avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 62 del 30 aprile 1998, - che aveva rigettato il suo reclamo, confermando i provvedimenti irrogati (ammenda di L. 1.500.000 e n. 4 giornate di squalifica del campo) dal Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo in relazione alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi Fascia B, Leardi Pietramelara/Polizia Municipale del 21.3.1998 -, chiedendo l'annullamento o la congrua riduzione delle sanzioni comminate, assumendo "che tutte le motivazioni addotte dal Sig. arbitro appaiono infondate, e comunque sperequate rispetto al reale accadimento dei fatti. L'appello è palesemente inammissibile, in quanto le suddette sanzioni non sono ricomprese fra quelle per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F., a mente dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/di) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla N.C. Leardi Pietramelara di Pietramelara (Caserta) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it