F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUDA/SAN GIOVANNI DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia – Com. Uff. n. 21 del 17.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUDA/SAN GIOVANNI DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia - Com. Uff. n. 21 del 17.12.1997) All'esito della gara Ruda/San Giovanni, disputata il 9.11.1997, nell'ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia, terminata col punteggio di 1 a 1, la S.S. San Giovanni proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Falconieri Francesco in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la giornata di squalifica inflittagli al termine della precedente stagione sportiva. La competente Commissione Disciplinare, ritenendo che il calciatore avesse scontato la squalifica in una precedente gara, nella quale era stato iscritto nella lista dei giocatori, ma non era stato utilizzato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 17 dicembre 1997, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. San Giovanni, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della partita. II gravame è fondato. La questione deve essere esaminata alla luce del principio generale contenuto nel primo comma dall'art. 1 C.G.S. per il quale "Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale." II comma 13 dall'art. 12 C.G.S. prevede, che "La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C. per il periodo di incidenza ...". Per potersi considerare scontata una squalifica appare, quindi, necessario che il tesserato si astenga dal porre in essere qualsiasi attività che assuma una rilevanza per l'ordinamento sportivo, eriche se essa risulta ininfluente rispetto all'esito della gara. La previsione contenuta nell'ultimo paragrafo del comma 5 dell'art.7 C.G.S. (secondo la quale "La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa...") salvaguarda il risultato conseguito sul campo nell'ipotesi che il giocatore in posizione irregolare non abbia giocato e, quindi, influito sul risultato stesso. Si tratta di una limitazione degli effetti della irregolarità avvenuta rispetto alla previsione dello stesso comma 5 dall'art. 7 C.G.S. per il quale "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;...". Tale limitazione non può estendersi alla situazione soggettiva del giocatore squalificato. Nella specie il calciatore Falconieri non ha scontato, in occasione delle partite nelle quali è stato iscritto nella "distinta dei giocatori partecipanti alla gara", la giornata di squalifica inflittagli e, pertanto, ha partecipato irregolarmente al successivo incontro Ruda/San Giovanni. Deve quindi applicarsi il disposto dall'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico dell'A.S.C. Roda, in relazione alla gara disputata contro la S.S. San Giovanni il 9.11 .1997. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. San Giovanni di Trieste annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A.S.C. Ruda la punizione sportiva della perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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