F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. S. SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2000 INFLITTA AL SIG. PANGHER FRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n.32dell’1.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. S. SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2000 INFLITTA AL SIG. PANGHER FRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n.32dell'1.4.1998) In relazione ad un episodio verificatosi nel corso della gara Pro Romans/S. Sergio disputata il 6.1.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 21 del 14 gennaio 1998, irrogava al dirigente Pangher Franco, della Polisportiva S. Sergio, la sanzione dell'inibizione sino al 31.1.2000 "per azione di violenza consumata nei confronti dell'arbitro". II Giudice Sportivo di 2° Grado presso detto Comitato, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 32 del 1° aprile 1998, respingeva il ricorso della società. Tale decisione viene impugnata ora davanti a questa C.A.F. dalla Polisportiva S. Sergio, la quale insiste nel sostenere che il proprio dirigente ha pronunciato offese al Direttore di gara, ma non ha posto in essere alcuna azione di violenza consumata". Conclude chiedendo che la sanzione venga ridotta rapportandola ad "offese all'operato dell'arbitro". Ritiene la Commissione, sulla base della documentazione in atti - e, segnatamente dalla stessa dichiarazione del Direttore di gara sulla parte relativa alla descrizione delle modalità di verificazione dell'episodio - che il comportamento tenuto dal Sig. Pangher proprio per le modalità in cui si è svolto e del contesto, concominante e successivo, in cui si è collocato, non possa essere qualificato come azione di violenza consumata", atteso che allo "strattonamento" operato dal Pangher (che, come non è contestato, aveva quanto meno una mano impegnata da contenitori vari) non è seguito alcun altro atto fisico, sicché arbitraria si appalesa la deduzione di una violazione consumata. La sanzione irrogata non appare, quindi, corrispondente e congrua alla dimensione obiettiva dell'episodio, che può ritenersi una protesta violenta, sicché la stessa va ridimensionata, riducendosi la squalifica del Sig. Pangher al 31 .12.1998. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.P.S. Sergio di Trieste, riduce al 31.12.1998 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Pangher Franco. Ordina la restituzione della tassa versata.
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