F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SIG.RA SORRENTINO SILVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.1998 INFLITTA AL FIGLIO MINÓRE ROBUSTELLI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Liguria – Com. Uff. n. 11 del 2.10.1997) per quanto interessa la presente decisione, il calciatore Ercoli Giovanni per quattro giornate di gara “per comportamento gravemente offensivo e gravemente oltraggioso nei confronti dell’arbitro a fine gara” (Com. Uff. n. 16 del 6.11.1997).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SIG.RA SORRENTINO SILVIA AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.1998 INFLITTA AL FIGLIO MINÓRE
ROBUSTELLI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
della Liguria - Com. Uff. n. 11 del 2.10.1997) per quanto interessa la presente decisione, il
calciatore Ercoli Giovanni per quattro giornate di gara "per comportamento gravemente offensivo e
gravemente oltraggioso nei confronti dell'arbitro a fine gara" (Com. Uff. n. 16 del 6.11.1997).
La Sig.ra Sorrentino Silvia ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F. avverso la decisione
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, apparsa sul Com. Uff n. 11
del 2 ottobre 1997, con la quale veniva dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione, il
reclamo della A.C. Albenga avverso la squalifica, decisa dal Giudice Sportivo di detto Comitato,
del figlio minore Robustelli Andrea fino al 31 agosto 1998 per fatti e comportamenti occorsi nella
gara del Torneo Città di Albenga, Superlira/Ligure Ceramica del 14 giugno 1997 (Com. Uff. n. 5
del 20.8.1997).
II ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la ricorrente ha omesso di indicare i motivi
per i quali ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dell'art. 28 C.G.S. - punto 1 lettere a) e c) così come
tassativamente prescritto dell'art. 23 nn. 5 e 6 C.G.S..
II su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell'esame del ricorso
medesimo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso revocazione come in epigrafe proposto
dalla Sig.ra Sorrentino Silvia ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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