F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ROSATI GIAN LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com Uff. n. 30 del 26.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ROSATI GIAN LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com Uff. n. 30 del 26.2.1998) II calciatore Rosati Gian Luca, tesserato per I'U.S. Fezzanese, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 30 del 26 febbraio 1998, che, a seguito di reclamo dall'U.S. Fezzanese, confermava la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, che aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 al suddetto calciatore. Sostiene in questa sede il Rosati di essere stato erroneamente identificato come l'autore dell'aggressione all'assistente dell'arbitro, Sig. Sighinolfi Alessandro, il quale sarebbe stato colpito "da persona non identificata né identificabile in quanto a lui sconosciuta". Tale tesi non può trovare accoglimento in quanto contraddetta dalla versione dei fatti data dall'arbitro nel referto ufficiale e ribadita nel supplemento richiestogli dalla Commissione Disciplinare, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. II riconoscimento del Rosati, quindi, non può essere messo in dubbio e per quanto attiene all'entità della sanzione comminata per il grave gesto di violenza, la stessa appare congrua rispetto alla obiettiva entità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Rosati Gian Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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