F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPORT CLUB LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL’ALLENATORE CURCIARELLO MICHELANGELO. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPORT CLUB LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL'ALLENATORE CURCIARELLO MICHELANGELO. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.4.1998) La S.C. Ligorna 1922 ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai sensi dall'art. 28 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Com. Uff. n. 37 del 10 aprile 1998, limitatamente al punto con il quale si delibera di inibire il tecnico dalla S.C. Ligorna 1922, Sig. Curciarello Michelangelo, a tutto il 31 dicembre 1998. La Società ricorrente ritiene che il provvedimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con il quale si avviava il procedimento conclusosi con la decisione impugnata, sia stato emesso in violazione del principio di garanzia del contraddittorio, nonché di quello di motivazione di ogni provvedimento disciplinare. La conseguente mancata rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente avrebbe viziato la decisione impugnata. II ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che, ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S., i Presidenti dei Comitati Regionali, dichiarata la nullità dei procedimenti di primo grado, possono investire il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado "avverso il quale le parti potranno ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.". La ricorrente ha lasciato inutilmente decorrere i termini per tale impugnativa, mentre l'omissione dell'esame del fatto decisivo non potuto conoscere nel precedente giudizio, necessaria per la revocazione, postula la ricorrenza di situazioni di impossibilità assoluta sottratte alla volontà ed alla disponibilità delle parti. II su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell'esame del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dallo Sport Club Ligorna 1922 di Genova e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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