F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPORT CLUB LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL’ALLENATORE CURCIARELLO MICHELANGELO. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPORT CLUB LIGORNA 1922 AVVERSO LA
SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL'ALLENATORE
CURCIARELLO MICHELANGELO. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del
10.4.1998)
La S.C. Ligorna 1922 ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai sensi dall'art. 28
C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Com. Uff. n. 37 del 10 aprile 1998,
limitatamente al punto con il quale si delibera di inibire il tecnico dalla S.C. Ligorna 1922, Sig.
Curciarello Michelangelo, a tutto il 31 dicembre 1998.
La Società ricorrente ritiene che il provvedimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con il quale si avviava il procedimento conclusosi
con la decisione impugnata, sia stato emesso in violazione del principio di garanzia del
contraddittorio, nonché di quello di motivazione di ogni provvedimento disciplinare. La
conseguente mancata rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente avrebbe viziato la decisione
impugnata.
II ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che, ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S., i
Presidenti dei Comitati Regionali, dichiarata la nullità dei procedimenti di primo grado, possono
investire il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado "avverso il
quale le parti potranno ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.".
La ricorrente ha lasciato inutilmente decorrere i termini per tale impugnativa, mentre l'omissione
dell'esame del fatto decisivo non potuto conoscere nel precedente giudizio, necessaria per la
revocazione, postula la ricorrenza di situazioni di impossibilità assoluta sottratte alla volontà ed alla
disponibilità delle parti.
II su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell'esame del ricorso
medesimo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe
proposto dallo Sport Club Ligorna 1922 di Genova e dispone l'incameramento della relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPORT CLUB LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL’ALLENATORE CURCIARELLO MICHELANGELO. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.4.1998)"