F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTA ALL’U.S. MELEGNANESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1997/98 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTA ALL'U.S. MELEGNANESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1997/98 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997) Con atto del 10 settembre 1997, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva alla competente Commissione Disciplinare l'U.S. Melegnanese, in quanto detta società, in violazione delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 10 luglio 1997, che facevano obbligo a tutte le società del Campionato di Eccellenza e di Promozione di partecipare, con una propria squadra alla Coppa Italia 1997/1998, non aveva preso parte a detto torneo. La Commissione Disciplinare, sentita la società deferita e respinte le giustificazioni di questa, che aveva rilevato come già sul modulo predisposto dal Comitato Regionale Lombardia avesse dichiarato di rinunciare alla partecipazione alla Coppa Italia, sbarrando l'apposito riquadro contenente-la scritta "rinuncia", irrogava alla U.S. Melegnanese la sanzione di L. 5.000.000 (Com. Uff. n. 13 del 5 ottobre 1997). Avverso la predetta decisione propone reclamo, ai sensi dall'art. 27, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, rilevando che in assenza di parametri sicuri di riferimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da infliggersi per la violazione di cui trattasi, l'ammenda irrogata si rivela eccessiva. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione. II reclamo deve essere accolto. Ed invero, in mancanza di una specifica determinazione normativa circa la misura della sanzione, .pecuniaria irrogabile per la violazione dell'anzidetta disposizione della Lega Nazionale Dilettanti (nel Comunicato Ufficiale n. 2 del 10.7.1997 è prevista unicamente che la partecipazione della Coppa Italia è resa obbligatoria e che la mancata partecipazione è punibile con una sanzione pecuniaria) comporta la necessità di riferirsi, quanto alla entità della sanzione, a criteri desumibili dal sistema sanzionatorio generale. Orbene, tenuto conto della gravità della violazione (che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nel reclamo, ha parificato a quella conseguente ad una seconda rinuncia a gara del campionato di competenza) e considerato anche la categoria di appartenenza della società incorsa nella violazione, deve ritenersi congrua la sanzione pecuniaria di L. 2.000.000. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare possa essere contenuta in tali limiti, in accoglimento del proposto reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., riduce a L. 2.000.000 la sanzione dell'ammenda già. inflitta dai primi giudici all'U.S. Melegnanese di Melegnano (Milano) per mancata partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti 1997/98.
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