F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTA ALL’U.S. MELEGNANESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1997/98 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTA ALL'U.S. MELEGNANESE PER MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1997/98 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997)
Con atto del 10 settembre 1997, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva alla
competente Commissione Disciplinare l'U.S. Melegnanese, in quanto detta società, in violazione
delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.
2 del 10
luglio 1997, che facevano obbligo a tutte le società del Campionato di Eccellenza e di Promozione
di partecipare, con una propria squadra alla Coppa Italia 1997/1998, non aveva preso parte a detto
torneo. La Commissione Disciplinare, sentita la società deferita e respinte le giustificazioni di
questa, che aveva rilevato come già sul modulo predisposto dal Comitato Regionale Lombardia
avesse dichiarato di rinunciare alla partecipazione alla Coppa Italia, sbarrando l'apposito riquadro
contenente-la scritta "rinuncia", irrogava alla U.S. Melegnanese la sanzione di L. 5.000.000 (Com.
Uff. n. 13 del 5
ottobre 1997). Avverso la predetta decisione propone reclamo, ai sensi dall'art. 27, comma 2, lett.
c), del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, rilevando che
in assenza di parametri sicuri di riferimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da infliggersi
per la violazione di cui trattasi, l'ammenda irrogata si rivela eccessiva. Chiede, pertanto, una
riduzione della sanzione.
II reclamo deve essere accolto. Ed invero, in mancanza di una specifica determinazione normativa
circa la misura della sanzione, .pecuniaria irrogabile per la violazione dell'anzidetta disposizione
della Lega Nazionale Dilettanti (nel Comunicato Ufficiale n. 2 del 10.7.1997 è prevista unicamente
che la partecipazione della Coppa Italia è resa obbligatoria e che la mancata partecipazione è
punibile con una sanzione pecuniaria) comporta la necessità di riferirsi, quanto alla entità della
sanzione, a criteri desumibili dal sistema sanzionatorio generale. Orbene, tenuto conto della gravità
della violazione (che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nel reclamo, ha parificato a
quella conseguente ad una seconda rinuncia a gara del campionato di competenza) e considerato
anche la categoria di appartenenza della società incorsa nella violazione, deve ritenersi congrua la
sanzione pecuniaria di L. 2.000.000. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che la sanzione inflitta dalla
Commissione Disciplinare possa essere contenuta in tali limiti, in accoglimento del proposto
reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal
Presidente della L.N.D., riduce a L. 2.000.000 la sanzione dell'ammenda già. inflitta dai primi
giudici all'U.S. Melegnanese di Melegnano (Milano) per mancata partecipazione alla Coppa Italia
Dilettanti 1997/98.
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