F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CORNAREDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNAREDESE/VIGHIGNOLO DEL 28.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CORNAREDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNAREDESE/VIGHIGNOLO DEL 28.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997) II Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva in data 14.10.1997 la società G.S. Cornaredese, il suo presidente Tolledi Sergio ed il calciatore D'Italia Alessandro per la irregolare utilizzazione di quest'ultimo, ancora tesserato per la società C.S. Vittuone, in quattro gare di campionato. L'adita Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 20 novembre 1997, squalificava il calciatore a tutto il 20.2.1998, inibiva Tolledi Sergio a tutto il 20.12.1997, infliggeva alla società Cornaredese I'ammenda di lire 200.000, la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alle gare Vanzaghese/Cornaredese e Cornaredese/S. Stefano Ticino, per le quali la denuncia doveva ritenersi tardiva, altra ammenda di lire 200.000 per violazione dall'art. 40/4 N.O.I.F., e la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 a 2 per le gare Cornaredese/Vighignolo e Ossona/Cornaredese. Avverso tale decisione ha proposto appello la società G.S. Cornaredese, adducendo che per la gara Cornaredese/Vighignolo, disputata il 28.9.1997, il deferimento disposto dal Presidente del Comitato doveva essere dichiarato inammissibile per tardività. II gravame va parzialmente accolto. Ed invero il deferimento de quo risultata tardivamente proposto rispetto al termine di giorni quindici dalla disputa della gara, si come recita il nuovo testo dell'art.37 n.3 C.G.S., sicchè l'impugnata delibera deve essere annullata là dove punisce con la sanzione della perdita per 0 a 2 della gara Cornaredese/Vighignolo del 28.9.1997 con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. E però il comportamento non regolamentare della Cornaredese dovrà essere sanzionato, a norma dell'art.37 n.6 - che prevede comunque sanzioni a carico della società e del calciatore, anche in caso di decorso del termine di cui al n. 3 dello stesso articolo - con la penalizzazione, che appare adeguata all'infrazione commessa, di tre punti nella classifica 1997/98. La gravata decisione va confermata nel resto. Per questi motivi Ia C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Cornaredese di Cornaredo (Milano), così provvede: - annulla l'impugnata delibera nella parte inerente la sanzione della perdita per 0 a 2 della suindicata gara, per tardività del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia; - ripristina il risultato di 4- 0 conseguito sul campo nella gara medesima; - infligge al G.S. Cornaredese, ai sensi dell'art.37 n. 6 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica 1997/98; - conferma nel resto; - ordina la restituzione della tassa versata.
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