F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ U.S. VIGHIGNOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNAREDESE/VIGHIGNOLO DEL 28.9.1997 (Delibera della C.A.F.Com. Uff. N. 12/C – Riunione del 18.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL' U.S. VIGHIGNOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNAREDESE/VIGHIGNOLO DEL 28.9.1997 (Delibera della C.A.F.Com. Uff. N. 12/C - Riunione del 18.12.1997) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12/C - Riunione del 19.12.1997 questa C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Cornaredese di Cornaredo (Milano), annullava L'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia nella parte inerente la sanzione della perdita della gara Cornaredese/Vighignolo del 28.9.1997 per 0 a 2 e ripristinava il risultato per 4 a 0 conseguito sul campo, infliggendo al G.S. Cornaredese, ai sensi dall'art. 37 n. 6 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di tre punti nella classifica 1997/98. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione I'U.S. Vighignolo. II ricorso è ammissibile e fondato. Ed invero il reclamo 26.11.1997, parzialmente accolto da questa Commissione Federale con l'impugnata delibera, era firmato da Tolledi Sergio, Presidente del G.S. Cornaredese, inibito dallo stesso provvedimento di cui si chiedeva la riforma a tutto il 20.12.1997, e quindi non abilitato a rappresentare la sua sociétà nella congiuntura. La mancata individuazione del motivo di inammissibilità del reclamo di appello concretizza l'errore di fatto rescindente previsto dell'art. 28 lettera e) C.G.S.. La delibera impugnata per revocazione va quindi revocata; mentre va dichiarato inammissibile l'appello del 26.11.1997 a firma del Tolledi, con conseguente incameramento della relativa tassa. Va invece ordinata la restituzione della tassa in favore dall'U.S. Vignignolo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dell'U.S. Vighignolo di Settimo Milanese (Milano), così provvede: - revoca l'impugnata delibera e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello del 26.11.1997 proposto alla C.A.F. dal G.S. Cornaredese avverso le decisioni in merito alla gara Comaredese/Vighignolo del 28.9.1997, perché sottoscritto da persona inibita, e dispone l'incameramento della relativa tassa; - ordina restituirsi la tassa versata.
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