F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO PER REVOCAZIONE DEL F.C. SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANDONATESE/IDEA EUROPA 92 DEL 9.11.1997 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 14/C – Riunione del 15.1 .1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO PER REVOCAZIONE DEL F.C. SANDONATESE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA SANDONATESE/IDEA EUROPA 92 DEL 9.11.1997 (Delibera della C.A.F. -
Com. Uff. n. 14/C - Riunione del 15.1 .1998)
La Sandonatese Football Club ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione di questa
Commissione,'emessa nella riunione del 15 gennaio 1998 ed il cui dispositivo è stato riportato nel
Comunicato Ufficiale n. 14/C pubblicato il i6 gennaio 1998, con la quale è stato accolto l'appello
del F.C. Idea Europa 92 avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 21 del 4.12.1997), relativamente alla gara Sandonatese/Idea
Europa 92 del 9.11.1997, e, conseguentemente, è stata annullata la delibera impugnata ed è stato
ripristinato il risultato di 0 - 2 conseguito sul campo nella gara suindicata.
À fondamento del ricorso proposto in questa sede viene dedotto che il ricorso a suo tempo proposto
dal F.C. Idea .Europa 92 dinanzi a questa Commissione era sottoscritto dal Presidente della Società,
Sig. Anelli Danilo, che, alla data del ricorso (5 dicembre 1997), era inibito, come risulta dal
Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia n. 21 del 4 dicembre 1997 (ove
effettivamente è riportata la squalifica dello stesso, ad opera del Giudice Sportivo, fino al 31
gennaio 1998).
Ciò posto, ritiene la Commissione che la dedotta circostanza sia, in astratto, idonea ad integrare il
presupposto della revocazione, costituendo un fatto decisivo, ai fini dell'ammissibilità dell'appello,
che non si era potuto conoscere nel precedente procedimento, in quanto non era noto alla
Commissione, né era stato portato a conoscenza della stessa da una delle parti nel giudizio (art. 28,
n. 1, lett. G C.G.S:).
Tuttavia, la proposizione del ricorso appare intempestiva e se ne deve quindi dichiarare
l'inammissibilità.
Come questa Commissione ha già avuto modo di affermare (cfr. decisione su ricorsi proposti dalla
U.S. Maddalonese, riportata nel Comunicato Ufficiale n. 32/C del 22.5.1997), se è vero che il
richiamato art. 28 ammette la possibilità di proporre il ricorso per revocazione "in qualsiasi
momento", tuttavia tale possibilità deve essere correttamente sistemata nel contesto procedurale e la
predetta espressione (in qualsiasi momento) deve essere interpretata in relazione alla disposizione
contenuta nel n. 2 del medesimo art. 28, che dichiara applicabili al procedimento di revocazione, in
quanto compatibili, le norme procedurali sui procedimenti di ultima istanza. Ciò comporta, fra
l'altro, l'onere di rispettare i termini previsti dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, nel
caso in esame, decorrevano dalla data di pubblicazione della decisione di questa Commissione (16
gennaio 1998), in quanto il fatto che permetteva di chiederne la revocazione (squalifica di Anelli)
era già legalmente noto alla Società interessata, perché riportato sul Comunicato del 4 dicembre
1997.
II presente ricorso è stato, invece, inoltrato il 28 gennaio 1998, allorché il termine predetto era già
scaduto. _
Cio' comporta l'inammissibilità del ricorso, con il conseguente incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto
dal F.C. Sandonatese di San Donato Milanese (Milano) e dispone l'incameramento della tassa
versata.
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