F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S.G. CRISOSTOMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MOTTURA DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 12.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S.G. CRISOSTOMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MOTTURA DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 12.2.1998) L'arbitro della gara S.G. Crisostomo/Airone, disputata il 7.12.1997 nell'ambito del Campionato Allievi del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, riferiva che al termine dell'incontro, mentre faceva rientro nello spogliatoio, veniva colpito alla testa da un sasso scagliato dal calciatore Moriura Daniele della Pol. S.G. Crisostomo, che si trovava alle sue spalle ed era stato da lui individuato come autore del gesto. II Giudice Sportivo sanzionava il Mottura con la squalifica sino al 7 marzo 1999. La Commissione Disciplinare, investita del reclamo avanzato dalla società, riduceva la squalifica a tutto il 15 dicembre 1998. Contro tale delibera la Pol. S.G. Crisostomo ha proposto appello, ribadendo l'assoluta estraneità del proprio tesserato all'episodio denunciato dall'arbitro e prospettando l'ipotesi che questi sarebbe stato attinto da un zolla di terra distaccatasi dalla scarpa di altro giocatore, il quote lasciando il terreno di giunco avrebbe battuto il piede per terra e poi simulato l'azione del calciare. Rileva il Collegio che a tale assunto difensivo non pub attribuirsi alcuna rilevanza, posto che in sede di giudizio disciplinare l'accertamento del' fatto che caratterizza la vicenda oggetto di esame deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare, sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara (art. 25 n. 1 C.G.S.). L'esame del referto e dei successivi chiarimenti resi dal Direttore di gara consente peraltro di addivenire alla riduzione della squalifica: l'arbitro, infatti, ha precisato che il sasso, di modeste dimensioni, dal quale fu attinto venne solo "appoggiato" alla sua nuca dal calciatore Mottura che lo seguiva dappresso, così da non procurargli alcun disturbo. Cib considerato, pub ritenersi che si sia trattato di atto gravemente irriguardoso, ma non di violenza in danno dell'arbitro, sicchè, tenuto altresì conto della giovane età del tesserato, sanzione equa si appalesa quella della squalifica fino al 30 giugno 1998, termine dell'attuale stagione sportiva. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. S.G. Crisostomo di Milano, riduce al 30.6.1998 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Mottura Daniele. Dispone la restituzione della tassa versata.
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