F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. VIRTUS LENOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LENOLA/REAL SEZZE DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n 51 del 18.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. VIRTUS LENOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS
LENOLA/REAL SEZZE DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n 51 del 18.12.1997)
Con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 51 del 18 dicembre 1997, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha confermato la decisione del Giudice. Sportivo
presso il Comitato Provinciale di Latina che ha inflitto all'A.C. Virtus Lenola la punizione sportiva
della perdita della gara del Campionato laziale di 3° Categoria, disputata il 15 novembre 1997 con il
Real Sezze, con il punteggio di 0 - 2 e l'inibizione sino al 1° dicembre 1997 al Dirigente
Mastrobattista Roberto, in accoglimento del ricorso della A.S. Real Sezze, secondo cui la suddetta
gara si è svolta in modo irregolare per avere effettuato la società convenuta una sostituzione
utilizzando il calciatore inserito in distinta con il numero 18, e, pertanto, elencato oltre i primi
sedici.
Avverso tale decisione I'A.C. Virtus Lenola ha proposto appello a questa C.A.F., assumendo che
nessuna norma regolamentare stabilisce quanti calciatori di riserva debbano essere ammessi nel
recintò di giunco e, quindi, abilitati a prendere parte alla gara. Poiché possono essere ammessi sette
calciatori di riserva, in base alla Regola 3 del Regolamento di giunco del calcio (edizione '96), la
sostituzione del suddetto calciatore è stata regolare.
Ha osservato, inoltre, che secondo la giurisprudenza della C.A.F., il compito dei giudici sportivi è
quello di graduare e quantificare la sanzione, sì da renderla proporzionalmente afflittiva rispetto alla
gravità della violazione. Pertanto, la conferma della decisione impugnata significherebbe uri
ingiusto ribaltamento del risultato sportivo che il campo ha determinato e premierebbe chi ha perso
la partita.
L'appello non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto in esso sostenuto, la Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato
Ufficiale n. 1 in data 1° luglio 1997 ha dettato le norme regolamentari per la sostituzione dei
calciatori per la .stagione in corso.Al paragrafo 27 ha stabilito che le società possono indicare nella
distinta delle gare ufficiali da essa organizzate in ambito nazionale sette calciatori di riserva; mentre
per tutti gli altri campionati restano invariate le disposizioni già in vigore.
Queste ultime limitano a cinque il numero dei calciatori di riserva e, pertanto, l'utilizzo di un
calciatore indicato in distinta oltre tale numero è illegittimo e la gara deve ritenersi inficiata per
l'irregolare sua partecipazione.
Non appare corretta l'interpretazione data dall'appellante alla giurisprudenza di questa C.A.F.
relativamente alle modalità di sanzionare i fatti antisportivi commessi nell'ambito dell'attività della
F.I.G.C..
L'indirizzo giurisprudenziale, invero, si riferisce al potere discrezionale del Giudice Sportivo di
ricercare, tre le varie ipotesi indicate eventualmente dal Legislatore sportivo, la più aderente alla
natura ed alla gravità del fatto e di graduarla (ipotesi ricorrente negli arti. 8 e 9 C.G.S.):
Quando, invece, il Regolamento indica la sanzione da applicare ad un determinato fatto illecito, il
giudice non ha la possibilità della scelta, data la rigidità della norma e può solo graduare la
sanzione, se previsto un minimo ed un massimo.
II caso in esame rientra nell'ipotesi prevista dell'art. 7 n. 5 lett. a) C.G.S., che dispone la punizione
sportiva della perdita della gara se ad essa partecipa un calciatore che comunque non abbia titolo
per prendervi parte.
La società ha utilizzato il calciatore di riserva indicato oltre il numero consentito, che è quello di
cinque calciatori, per cui corretta appare la decisione della Commissione Disciplinare, che va
confermata.
La tassa versata va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Virtus Lenola di
Lenola (Latina) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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