F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. VIRTUS LENOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LENOLA/REAL SEZZE DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n 51 del 18.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. VIRTUS LENOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LENOLA/REAL SEZZE DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n 51 del 18.12.1997) Con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 51 del 18 dicembre 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha confermato la decisione del Giudice. Sportivo presso il Comitato Provinciale di Latina che ha inflitto all'A.C. Virtus Lenola la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato laziale di 3° Categoria, disputata il 15 novembre 1997 con il Real Sezze, con il punteggio di 0 - 2 e l'inibizione sino al 1° dicembre 1997 al Dirigente Mastrobattista Roberto, in accoglimento del ricorso della A.S. Real Sezze, secondo cui la suddetta gara si è svolta in modo irregolare per avere effettuato la società convenuta una sostituzione utilizzando il calciatore inserito in distinta con il numero 18, e, pertanto, elencato oltre i primi sedici. Avverso tale decisione I'A.C. Virtus Lenola ha proposto appello a questa C.A.F., assumendo che nessuna norma regolamentare stabilisce quanti calciatori di riserva debbano essere ammessi nel recintò di giunco e, quindi, abilitati a prendere parte alla gara. Poiché possono essere ammessi sette calciatori di riserva, in base alla Regola 3 del Regolamento di giunco del calcio (edizione '96), la sostituzione del suddetto calciatore è stata regolare. Ha osservato, inoltre, che secondo la giurisprudenza della C.A.F., il compito dei giudici sportivi è quello di graduare e quantificare la sanzione, sì da renderla proporzionalmente afflittiva rispetto alla gravità della violazione. Pertanto, la conferma della decisione impugnata significherebbe uri ingiusto ribaltamento del risultato sportivo che il campo ha determinato e premierebbe chi ha perso la partita. L'appello non merita accoglimento. Contrariamente a quanto in esso sostenuto, la Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato Ufficiale n. 1 in data 1° luglio 1997 ha dettato le norme regolamentari per la sostituzione dei calciatori per la .stagione in corso.Al paragrafo 27 ha stabilito che le società possono indicare nella distinta delle gare ufficiali da essa organizzate in ambito nazionale sette calciatori di riserva; mentre per tutti gli altri campionati restano invariate le disposizioni già in vigore. Queste ultime limitano a cinque il numero dei calciatori di riserva e, pertanto, l'utilizzo di un calciatore indicato in distinta oltre tale numero è illegittimo e la gara deve ritenersi inficiata per l'irregolare sua partecipazione. Non appare corretta l'interpretazione data dall'appellante alla giurisprudenza di questa C.A.F. relativamente alle modalità di sanzionare i fatti antisportivi commessi nell'ambito dell'attività della F.I.G.C.. L'indirizzo giurisprudenziale, invero, si riferisce al potere discrezionale del Giudice Sportivo di ricercare, tre le varie ipotesi indicate eventualmente dal Legislatore sportivo, la più aderente alla natura ed alla gravità del fatto e di graduarla (ipotesi ricorrente negli arti. 8 e 9 C.G.S.): Quando, invece, il Regolamento indica la sanzione da applicare ad un determinato fatto illecito, il giudice non ha la possibilità della scelta, data la rigidità della norma e può solo graduare la sanzione, se previsto un minimo ed un massimo. II caso in esame rientra nell'ipotesi prevista dell'art. 7 n. 5 lett. a) C.G.S., che dispone la punizione sportiva della perdita della gara se ad essa partecipa un calciatore che comunque non abbia titolo per prendervi parte. La società ha utilizzato il calciatore di riserva indicato oltre il numero consentito, che è quello di cinque calciatori, per cui corretta appare la decisione della Commissione Disciplinare, che va confermata. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Virtus Lenola di Lenola (Latina) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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