F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. FOLGORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/OUADROZZI DEL 29.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 36 del 13.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. FOLGORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/OUADROZZI DEL 29.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 13.11.1997) All'esito della gara Folgorel0uadrozzi del 29.10.1997, disputata nell'ambito del Campionato di 2e Categoria Girone L e terminata con il punteggio di 0 a 2, la S.C. Folgore proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Guarcini Gianluca, in posizione irregolare, e chiedendo che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S., fosse inflitta alla S.S. Ouadrozzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 2. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 13 novembre 1997, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.C. Folgore asserendo che il calciatore Guarcini Gianluca aveva già incontrato la società ricoprente come tesserato della società Vico nel Lazio nella gara del 26.10.1997 e, pertanto, non poteva essere regolarmente tesserato per la S.S. 4uadrozzi in occasione della gara del 29.10.1997, in quanto l'art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede, al quarto comma, che: "Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato". La S.S. Folgore ha, per questi motivi, reiterato la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II proposto appello non merita di essere accolto: II calciatore Guarcini Luca, infatti, era stato trasferito a titolo temporaneo dalla S.S. Quadrozzi alla Polisportiva Vico del Lazio il 13.8.1998; tale trasferimento era stato consensualmente risotto il 27.10.1997 con atto depositato presso il Comitato Regionale Lazio e, pertanto, ripristinati i rapporti con l'originaria societ8 cedente, egli poteva, ai sensi dall'art. 103 bis, secondo comma; N.O.I.F., essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Folgore di Amaseno (Frosinone) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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