F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. BENI CULTURALI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 21.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DI BONA FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 57 dell’8.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. BENI CULTURALI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 21.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DI BONA FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 57 dell'8.1.1998) La società G.S. Beni Culturali di Roma ha adito questa Commissione Federale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul Com. Uff. n. 57 in data 8 gennaio 1998, che ha ridotto al 31 dicembre 1999 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Di Bona Fabio per avere colpito con un calcio l'arbitro della gara del Campionato di 2a Categoria Beni Culturali/Cor Calcio, disputata il 9 novembre 1997. La reclamante deduce che il Di Bona "non aveva alcuna intenzione di colpire l'arbitro" trattandosi di un "gesto di stizza" frutto "della sorpresa e contrarietà conseguenti all'espulsione" e, d'altra parte, per l'interposizione di alcuni compagni questi si era trovato ad una distanza tale da lui da non potere arrecargli alcun danno. Tali argomentazioni sono però in contrasto con la descrizione dell'arbitro sia nel rapporto, sia nel supplemento, nel quale ultimo ha precisato che il calciatore gli ha intenzionalmente sferrato il calcio, procurandogli una piccola ferita alla caviglia destra e solo l'intervento di alcuni suoi compagni ha evitato un danno maggiore. II reclamo va, pertanto, disatteso, anche perché la sanzione appare equa rispetto alla gravità del fatto. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Beni Culturali Calcio di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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