F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/CASTEL MADAMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione ~ Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 64 del 29.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/CASTEL MADAMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione ~ Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 64 del 29.1.1998) L'A.S. Castel Madama proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regîonale Lazio in ordine alla regolarità della gara Nuova vis Subiaco/Castel Madama, disputata per il Campionato di Promozione, Girone "B", il 7.12.1997 e terminata con il risultato di 1 - 1. Rilevava la reclamante che alla predetta gara la A.S. Nuova Vis Subiaco aveva fatto partecipare il calciatore Capitani Biagio in posizione irregolare, in quanto tesserato per la stagione in corso per la Polisportiva Trevi. La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava svincolato dalla Polisportiva Trevi e regolarmente tesserato per la A.S. Nuova Vis Subiaco nello stesso giorno del 6.12.1997, giorno antecedente la gara in contestazione, respingeva il reclamo (Comunicato Ufficiale n. 64 del 29 gennaio 1998). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Castel Madama. La reclamante muove vari rilievi in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore Capitani, sostenendo, tra l'altro, la impossibilità di accertare, stante la coincidenza di data tra lo svincolo del calciatore dalla Polisportiva Trevi e il suo tesseramento per la A.S. Nuova Vis Subiaco, se sia intervenuto prima lo svincolo e poi il tesseramento e non viceversa. Deve al riguardo osservarsi che, come questa C.A.F. ha avuto già occasione di affermare, al fine di accertare la regolarità della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata società che l'ha schierato nella gara contestata, per derivarne la regolarità o la irregolarità della sua partecipazione alla gara stessa, è rilevante la posizione di tesseramento quale risulta all'Ufficio Tesseramento: non è dato, infatti, in sede di contestazione della regolarità della gara, eccepire sulla validità del tesseramento o sulla regolarità delle procedure esperite per il tesseramento stesso, chiedendo, oltretutto, al giudice adito di effettuare accertamenti al riguardo. L'appello dall'U.S. Castel Madama, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Castel Madama di Castel Madama (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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