F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BIANCO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 62 del 22.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BIANCO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 62 del 22.1.1998) II Sig. Marco Bianco, tesserato per la A.S. Tufello, ha presentato a questa C.A.F. ricorso per. revocazione contro la sanzione della squalifica sino al 30.6.2001, tosi come ridotta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 62 del 22 gennaio 1998) in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Tufello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che, in relazione al comportamento violento tenuto dal detto calciatore (calcio al torace) nei .confronti dell'arbitro della gara Spes Artiglio/Tufello del 21.12.1997, lo aveva sanzionato con la squalifica finò al 31.12.2002. II ritorcente assume come motivazione del ricorso per revocazione il fatto di nari aver avuto la possibilità di raccogliere, entro i termini regolamentari, urta dichiarazione, sottoscritta dai calciatori della squadra della società Spes Artiglio, che contrastano la versione dei fatti posta a base delle decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. E' costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale il principio secondo il quale il ricorso per revocazione, fondato sulla affermazione che nei precedenti giudizi è stata omessa la considerazione di un fatto determinante, è inammissibile se la mancata conoscenza del fatto è stata determinata non già da ragioni obiettivamente insuperabili, ma da una insufficiente diligenza della parte colpita. In questi termini va valutato come di responsabilità del ricorrente il ritardo nella acquisizione del documento probatorio posto a base della domanda di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, in base all'att. 28 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Bianco Marco ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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