F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CONSALVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO UNDER 18 CONSALVO/S. GORDIANO DEL 5.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 99 del 23.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CONSALVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO UNDER 18 CONSALVO/S. GORDIANO DEL 5.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 99 del 23.4.1998) Con decisione assunta nella seduta del 22.4.1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Comunicato Ufficiale n. 99 del 23 aprile 1998) ha accolto il reclamo presentato dal C.S. S. Gordiano concernente la gara del Campionato Under 18 Consalvo/S. Gordiano del 5.4.1998 ed ha inflitto, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 all'U.S. Consalvo; ha inoltre inibito fino al 5.5.1998 il Dirigente accompagnatore, Sig. Nercini Emanuele, ed ha comminato all'U.S. Consalvo l'ammenda di lire 300.000. Con appello a questa C.A.F. l'U.S. Consalvo chiede l'annullamento della delibera sopra indicata, invocando una contraddizione fra l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., a gare del Campionato Under 18 e la loro non applicazione alle gare dei Campionati Juniores regionali, provinciali e attività miste. L'appello va respinto. Ed invero, l'argomento così addotto non può in alcun modo incidere sulla puntuale motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare che, sulla base del rapporto arbitrale, ha constatato l'avvenuta irregolare partecipazione alla gara di cui è causa dei due calciatori Proietti Mauro e Rettaroli Marco di età inferiore a 16 anni in quanto privi delle prescritte autorizzazioni del Comitato Regionale; si è pertanto correttamente constatato la violazione dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., traendone le conseguenze in base all'att. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Consalvo di Roma e ordina incamerarsi la tassa versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it