F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PRO CALCIO ITRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE MAZZIOTTI SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 43 del 7.5.1998).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA PRO CALCIO ITRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE MAZZIOTTI SALVATORE (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 7.5.1998).
La Società Pro Calcio Itri in persona del suo Presidente Sig. Pasquale De Francesco ha proposto
reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 7
maggio 1998, che aveva applicato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 al calciatore
Mazziotti Salvatore.
L'appellante assume che un maggior approfondimento probatorio avrebbe dato la dimostrazione che
il calciatore Mazziotti Salvatore non aveva posto in essere gli atti di violenza così come allo stesso
contestati e così come sono stati ritenuti dalla decisione impugnata, essendosi limitato a dare una
sola spinta all'arbitro.
Tale reazione sarebbe stata, del resto, giustificata dal comportamento del Direttore di gara che
aveva ammonito il Mazziotti invece del calciatore della squadra avversaria che aveva commesso
fallo nei suoi confronti.
A sostegno della sua tesi difensiva l'appellante offre all'attenzione della C.A.F. la testimonianza
video registrata del Presidente della squadra avversaria San Martino, Sig. Romano Fantasia.
L'appello è infondato.
La decisione impugnata si fonda su atti ufficiali ed in particolare sulle dichiarazioni dell'arbitro che,
sia in sede di rapporto arbitrale, sia in sede di esame diretto ha chiarito le modalità oltremodo
violente del comportamento del Mazziotti che dopo avere violentemente colpito l'arbitro allo
stomaco facendolo cadere a terra e procurandogli dolore lo colpiva nuovamente, quando l'arbitro si
era rialzato, con una manata al volto procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso.
II valore di prova privilegiata delle dichiarazioni dell'arbitro nonché la precisione e l'intrinseca
attendibilità delle stesse escludono la necessità di ulteriori approfondimenti e confermano l'esattezza
della decisione impugnata che deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pro Calcio Itri di Itri
(Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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