F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GIULI PIERLORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 5.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GIULI PIERLORENZO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48
del 5.6.1997)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 44 dell'8.5.1997, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Marche squalificava il calciatore Pielorenzo Giuli (tesserato per la S.S. Ruggero
Mancini) fino al 30.6.2000, perché, essendo stato espulso dall'arbitro, gli rivolgeva gravi e reiterate
offese e minacce, colpendolo poi con uno schiaffo, che gli cagionava lieve e temporaneo dolore.
Su reclamo della società di appartenenza, la Commissione Disciplinare competente, con la delibera
di cui al C.U. n. 48 del 5 giugno 1997, avendo l'arbitro precisato che il gesto del Giuli (il quale, se
avesse voluto portargli violenza, ne avrebbe avuto la possibilità) era da qualificarsi come
"schiaffetto", riduceva la sanzione a costui inflitta al 31.12.1998.
Avverso tale decisione si appellava a questa Commissione la società medesima, la quale - poiché la
stessa Commissione Disciplinare aveva escluso che la condotta del calciatore integrasse un atto
violento, con la conseguenza che il lieve colpo ricevuto dall'arbitro doveva ritenersi involontario -
chiedeva una congrua riduzione del provvedimento impugnato, anche riferendosi a casi qualificati
come similari e ben diversamente puniti.
L'appello è infondato.
Anzitutto, l'appellante sembra dimenticare che il Giuli, espulso per recidività in ammonizioni, tenne
nei confronti dell'arbitro anzitutto un contegno gravemente offensivo e minaccioso; talché,
qualificare come involontario lo "schiaffetto" poi appioppato al Direttore di gara è passaggio
logicamente insostenibile, giacché la dolosità della condotta non ha nulla a che fare con l'entità
della violenza impegnata. Fermo restando che, schiaffo o schiaffetto che sia, sempre atto aggressivo
fisicamente, e quindi violento, resta. Quanto alla circostanza che il Giuli - il quale, secondo l'arbitro,
avrebbe potuto usargli ben altra violenza - se ne sia astenuto non incide sull'oggettività del fatto
realmente commesso, il quale, in una con la condotta offensiva e minacciosa precedentemente
tenuta da costui, è stato adeguatamente e proporzionatamente sanzionato dalla delibera impugnata,
già riduttiva della precedente punizione.
L'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi là C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Mancini Ruggero
di Pioraco (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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