F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LESSOLO A.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAVERANO BELLAVISTAILESSOLO DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 20 del 27.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LESSOLO A.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAVERANO BELLAVISTAILESSOLO DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 20 del 27.11.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 20 del 27 novembre 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Lessolo avverso la regolarità della gara Chiaverano/Lessolo, disputatasi il 19.10.1997 per il Campionato di 3a Categoria, osservando che il calciatore Nejad Ali Nassiri (che, secondo la reclamante, non aveva titolo a parteciparvi) era regolarmente tesserato dal 20.9.1997 per il F.C. Chiaverano Bellavista. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. l'U.S. Lessalo, facendo rilevare che il calciatore in questione era vincolato, a tempo indeterminato, per la società P.G. Cavaglia, sin dall'1.10.1992, per cui, non essendovi stato alcun trasferimento o svincolo, il tesseramento per il F.C. Chiaverano Bellavista non era regolare. Quest'ultima società ha inoltrato memoria scritta, nella quale ribadisce la legalità del tesseramento. L'appello è fondato. Dal tabulato che questa C.A.F. ha acquisito, emerge inconfutabilmente che il Nassiri era tesserato a titolo definitivo per la società P.G. Cavaglia dall'1.10.1992; per.quanto il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta abbia attestato che nelle stagioni a partire dal 1993/1994 il medesimo non ha disputato alcuna att'rvità ufficiale per tale sodalizio, resta ferma la validità del tesseramento, non essendo intervenute né procedure di svincolo né trasferimenti di alcun genere. Ne consegue che la partecipazione del Nassiri alla gara in questione ne inficia la regolarità e comporta l'applicazione, a danno del F.C. Chiaverano Bellavista, dell'art.7 C.G.S.,con inflizione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0 a 2. L'accoglimento del reclamo comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Lessalo A.G.S. di Lessolo (Torino), annulla l'impugnata delibera ed infligge al F.C. Chiaverano Bellavista la sanzione della perdita della suindicata gara per 0 - 2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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