F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PONTECURONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAREZZANO/PONTECURONE DEL 22.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. N. 43 de130.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PONTECURONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SAREZZANO/PONTECURONE DEL 22.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. N. 43 de130.4.1998)
L'U.S. Pontecurone ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 43 del
30 aprile 1998, con la quale è stato rigettato il reclamo della società stessa e così confermata la
sanzione della perdita della gara Sarezzano/Pontecurone del 22.3.1998 valevole per il Campionato
Promozione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, risulta dagli atti ufficiali che l'U.S. Pontecurone ha manifestamente violato le
disposizioni regolamentari che pongono l'obbligo alle sociétà del Campionato di Promozione
nell'impiego, in ciascuna gara e per tutta la durata della stessa di almeno un calciatore nato dopo il
1° gennaio 1978 (art. 37 del Regolamento della L.N.D. e Com. Uff. L.N.D. n. 1 dell'1.7.1997).
La ricorrente riconosce la circostanza di cui sopra, ma assume che all'errore, del tutto involontario,
è stato posto rimedio dopo pochi minuti, "nel corso dei quali non si è modificato il risultato della
gara", facendo entrare in campo un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978.
Tale giustificazione non può avere alcun valore ai fini del buon esito dell'appello posto che, quale
conseguenza della violazione commessa, è espressamente stabilito al punto A/3 lett. b) ultimo cpv.
del succitato Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 1997, che l'inosservanza della suddetta disposizione
comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. e cioè della perdita della
gara.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Pontecurone di
Pontecurone (Alessandria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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