F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PONTECURONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAREZZANO/PONTECURONE DEL 22.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. N. 43 de130.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PONTECURONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAREZZANO/PONTECURONE DEL 22.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. N. 43 de130.4.1998) L'U.S. Pontecurone ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 43 del 30 aprile 1998, con la quale è stato rigettato il reclamo della società stessa e così confermata la sanzione della perdita della gara Sarezzano/Pontecurone del 22.3.1998 valevole per il Campionato Promozione. L'appello non può trovare accoglimento. Ed invero, risulta dagli atti ufficiali che l'U.S. Pontecurone ha manifestamente violato le disposizioni regolamentari che pongono l'obbligo alle sociétà del Campionato di Promozione nell'impiego, in ciascuna gara e per tutta la durata della stessa di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978 (art. 37 del Regolamento della L.N.D. e Com. Uff. L.N.D. n. 1 dell'1.7.1997). La ricorrente riconosce la circostanza di cui sopra, ma assume che all'errore, del tutto involontario, è stato posto rimedio dopo pochi minuti, "nel corso dei quali non si è modificato il risultato della gara", facendo entrare in campo un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978. Tale giustificazione non può avere alcun valore ai fini del buon esito dell'appello posto che, quale conseguenza della violazione commessa, è espressamente stabilito al punto A/3 lett. b) ultimo cpv. del succitato Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 1997, che l'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. e cioè della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Pontecurone di Pontecurone (Alessandria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it