F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MILAN CLUB GREEN PARK AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRICELLA/MILAN CLUB GREEN PARK DEL 5.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 12 de130.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MILAN CLUB GREEN PARK AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRICELLA/MILAN CLUB GREEN PARK DEL 5.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 12 de130.10.1997) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con determinazione pubblicata nel C.U. n. 9 del 9 ottobre 1997, in relazione alla gara Torricella/Milan Club Green Park disputata il 5.10.1997, preso atto che dalla documentazione ufficiale emergeva che la società Torricella aveva utilizzato un solo giocatore juniores a partire dal 22' del 2° tempo, deliberava di comminare alla società Torricella la sanzione di perdita della gara con il risultato di 0 - 2. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 12 del 30 ottobre 1997, accoglieva il reclamo della società Torricella e ripristinava il risultato di 3 - 1 conseguito sul campo a favore della società reclamante. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dall'A.S. Milan Club Green Park. II ricorso si appalesa inammissibile. Invero la decisione impugnata è stata pubblicata il 30 ottobre 1997 mentre il ricorso è stato inoltrato sotto la data dell'8 novembre successivo, cioè oltre il termine all'uopo previsto dell'art. 27 n. 2lett. a) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett..a) C.G.S,, per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Milan Club Green Park di Latiano (Brindisi) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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