F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAPPUCCINI TRE CI LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI STATTE/CAPPUCCINI TRE CI LIBERTAS DEL 28.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 dell’11.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAPPUCCINI TRE CI LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI STATTE/CAPPUCCINI TRE CI LIBERTAS DEL 28.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 dell'11.3.1998) L'arbitro della gara Statte/Cappuccini Tre Ci Libertas, ici programma il 28.1.1998 nell'ambito del Campionato Allievi Regionali del Comitato Regionale Puglia, riferiva nel proprio rapporto che la gara non aveva avuto svolgimento perché la squadra ospite non si era presentata nel termine regolamentare. II Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 4 febbraio 1998, infliggeva alla società Polisportiva Cappuccini Tre Ci Libertas la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 in favore della Polisportiva Statte, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di lire 100.000 per prima rinuncia. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell'11 marzo 1998, respingeva il reclamo della Polisportiva Cappuccini Tre Ci Libertas. Avverso tale decisione quest'ultima ha proposto appello dinanzi alla C.A.F. protestando la propria mancanza di colpa nell'accaduto. L'appello è infondato. Risulta agli atti che l'arbitro attese invano i giocatori della squadra reclamante per i prescritti trenta minuti (così previsti dal Comitato competente a norma dall'art. 54 n. 3 N.O.I.F.); bene pertanto i primi giudici hanno ritenuto la mancata presentazione della squadra nel termine regolamentare equivalente a rinuncia, si come prevede l'art. 55 n. 1 N.O.I.F. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Cappuccini Tre Ci Libertas di Brindisi ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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