F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. 1987 ASSOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PERRA ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 16 del 13.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. 1987 ASSOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PERRA ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 16 del 13.11.1997) La Pol. 1987 Assolo di Assolo propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 16 in data 13 novembre 1997, che ha disatteso il reclamo avanzato dalla stessa società contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso il detto Comitato, con il quale il calciatore Perra Roberto in stato squalificato fino al 30 giugno 1998 perchè, espulso per avere offeso l'arbitro della gara del Campionato di 2a Categoria Assolo/Nuova Monreale, disputata il 19 ottobre 1997, lo colpiva in viso con uno sputo. L'attuale impugnazione è però inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/di C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche dei tesserati od inibizioni dei Dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame al calciatore suddetto 8 stata inflitta la squalifica per otto mesi e, di conseguenza, tale sanzione è inferiore al termine fissato dalla norma surrichiamata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n: 4lett. d/di C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. 1987 Assolo di Assolo (Oristano) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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